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Diritto penale

Delitti

14 | 07 | 2021

Ancora sull'ammissibilità del tentativo di rapina impropria

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 26787 del 13 maggio 2021 (dep. 14 luglio 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito l’ammissibilità del reato di rapina impropria nella forma tentata.

L’art. 628, cpv., c.p. punisce chiunque adoperi violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

Quanto al grado di violenza necessaria per potersi configurare una rapina impropria, è prevalente in giurisprudenza l’orientamento che reputa sufficiente l'esplicazione di una energia fisica, qualunque ne sia il grado di intensità, purché idonea a produrre una coazione personale e, pertanto, la violenza ben può consistere anche nel divincolarsi, in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero ad altra persona che tenti di impedire la fuga dell'agente (Cass. pen., sez. II, 17 settembre 1985, n.10599); non è neppure necessario l'esercizio di una violenza di intensità tale da cagionare lesioni, essendo sufficiente l'esercizio di quel minimo di energia fisica idonea a produrre una coazione personale e a vincere l'azione del soggetto passivo tendente a recuperare la refurtiva o a impedire la fuga dell'autore della sottrazione.

Il tentativo di rapina impropria è configurabile nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità e sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità (Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2016, n.12597). Rilevante, a tal proposito, è il discrimen tra il reato delitto di rapina – caratterizzato dal requisito della violenza o minaccia – e quello di furto basato sul diverso momento consumativo delle due fattispecie: mentre, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res.

Per la consumazione del delitto di rapina, dunque, è sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica.

In considerazione della successione “invertita” delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del comma 1 e 2 dell'art. 628 c.p., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui. Pertanto, ammessa concettualmente la ipotizzabilità del tentativo con riferimento alla fase della sottrazione, la successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità non resta avulsa dal modello legale prefigurato nell'art. 628, comma 2, c.p., ma ad esso si coniuga a perfezione, dando così vita alla figura tentata di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia (Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2012, n. 34952).  

La Suprema Corte, quindi, non ha inteso discostarsi dall'ormai consolidato principio di diritto secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per fatti indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l’impunità.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 624 c.p.
  • Art. 628 c.p.