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Diritto processuale penale

Giudizio

07 | 03 | 2022

Le notifiche all’imputato domiciliato presso il difensore di ufficio che non ha prestato l’assenso

Paolo Emilio De Simone

Con la sentenza n. 8160 del 18 gennaio 2022 (depositata il 7 marzo 2022) la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha approfondito la delicata e spinosa questione delle modalità di notificazione degli atti all’imputato senza fissa dimora che ha eletto domicilio presso il difensore nominatogli d’ufficio e che tuttavia non ha prestato il suo assenso ai sensi del comma 4-bis dell’art. 162 c.p.p.

La suddetta questione è stata risolta dalla Corte di legittimità facendo proprio quel condivisibile orientamento (cfr. Cass. pen., sez. II, del 14 gennaio 2020, n. 10358) secondo il quale «in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., introdotto della L. 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile».

È ben vero che una differente posizione (cfr. Cass. pen., sez. I, del 9 marzo 2021 n. 17096) ha sostenuto che «in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 c.p.p., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell'art. 162 cit. di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio», ma l’opzione ermeneutica seguita con la pronuncia in commento si fonda sulla constatazione che, nel caso in cui il difensore indicato come domiciliatario non abbia prestato l'assenso alla ricezione delle notifiche per conto dell'imputato e in mancanza di una manifestazione di volontà dell'imputato di eleggere o dichiarare domicilio altrove, qualora non si ritenesse possibile accedere alla procedura di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p. il procedimento entrerebbe in una inammissibile situazione di stallo.

Del resto, se è vero che è facoltà dell'imputato quella di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.p., è però anche onere dell'individuo che ha provveduto alla elezione di domicilio, quello di conservare, entro il limite della esigibilità della condotta diligente, i rapporti con il domicilio eletto, onde mantenersi nella condizione di essere effettivamente e tempestivamente informato in ordine alla esistenza di notificazioni concernenti il procedimento in questione. Tale ultimo onere deve ritenersi ricorrere anche nell'ipotesi in cui l’elezione sia stata effettuata presso il difensore di ufficio dell'indagato dovendosi ritenere che, proprio attraverso l’indicazione del difensore di ufficio quale domiciliatario, si sia instaurato un rapporto che, sebbene non possa dirsi equiparato al mandato professionale fiduciario, costituisce comunque un indice dell'esistenza di un legame di sia pur contenuto affidamento fra l'indagato e il professionista.

Non va dimenticato, inoltre, che il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria di ricevere l'atto rende l'elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata (cfr. Cass. pen., sez. V, del 1° ottobre 1997 n. 8825) e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, a norma dell'articolo 161, comma 4, c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. V, 4 maggio 2017, n. 33882). Analogamente deve allora argomentarsi anche a seguito dell'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., in quanto a ritenere diversamente in presenza di un difensore indicato come domiciliatario che non presti l'assenso alla ricezione delle notifiche per conto dell'imputato e in assenza dì una manifestazione di volontà dell'imputato di eleggere o dichiarare domicilio altrove, qualora non si ritenesse possibile accedere alla procedura di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p. il procedimento entrerebbe, appunto, in una situazione di stallo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 157 c.p.p.
  • Art. 159 c.p.p.
  • Art. 161 c.p.p.
  • Art. 162 c.p.p.