Diritto penale
Reati in generale
14 | 07 | 2021
Alla truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line non è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Giulia Faillaci
Con la sentenza n. 26804 del 10 giugno 2021 (dep. 14 luglio
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il
problema della compatibilità della causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis, comma 2 c.p. con la circostanza
aggravante della minorata difesa ex art. 61, comma 1, n. 5 c.p., richiamata dall’art.
640, comma 2, n. 2-bis c.p. in relazione alla truffa aggravata.
Si versa in tale ultima ipotesi di reato allorquando l'autore
si avvale di canali di commercio per ammantare di serietà l'affare e dello
strumento telematico per ostacolare l'esercizio della normale diligenza nella
conduzione di compravendite, dovendosi l'acquirente affidare alla promessa del
venditore dopo aver disposto del suo patrimonio.
Secondo un orientamento ormai consolidato, sussiste
l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo,
note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p.,
abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di
prodotti on-line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la
vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in
cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di
quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il
prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte
dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria
condotta (Cass. pen., sez. II, 13 gennaio 2021, n. 1085).
Fatte queste premesse, la Corte si è posta il problema della operatività
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. laddove venga
ritenuta sussistente la circostanza aggravante della minorata difesa, in quanto
collegata al mezzo utilizzato.
A escludere tale possibilità, tuttavia, è lo stesso disposto
dell’art. 131-bis cit. che, al comma 2, stabilisce che l'offesa non può essere
ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del comma 1, quando l'autore ha
profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in
riferimento all'età della stessa.
La norma utilizza una locuzione "anche in riferimento
all'età" che è identica a quella prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5
c.p., disposizione che contempla tutte le ipotesi di minorata difesa, cosicché
sarebbe priva di fondamento una interpretazione che limitasse alle sole
condizioni soggettive della vittima l'elemento ostativo al riconoscimento della
offesa come di particolare tenuità e, conseguentemente, all'applicazione della
causa di non punibilità.
Invero, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel comma 1 dell'art. 131-bis c.p. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 2018, n. 55107; Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2018, n. 34151).
Sulla scorta di quanto appena esposto, la Suprema Corte ha escluso la applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire, dunque, non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma 1, n. 5, c.p., con conseguente esclusione in relazione al delitto di truffa commessa mediante vendita on-line.
Riferimenti Normativi: