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Diritto penale

Reati in generale

10 | 03 | 2022

I precedenti penali ostativi alla operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 8302 del 23 novembre 2021 (dep. 10 marzo 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. è configurabile in presenza di un duplice condizione, essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., cui segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore, con previsione piuttosto ambigua, esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Con riguardo a tale ultimo presupposto, in definitiva, l'operatività dell'istituto va esclusa quando il soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi.

Non è dunque la generica capacità a delinquere a venire in conto, con la conseguenza che il mero richiamo di plurimi precedenti penali da cui l'imputato risulti gravato non è sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento dell'esimente.

Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, infatti, non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis c.p. hanno natura e struttura oggettiva, e operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo (Cass. pen., sez. III, 23 novembre 2016, n. 35757).

I precedenti penali possono assumere valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 605).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 131-bis c.p.
  • Art. 133 c.p.