Diritto penale
Delitti
10 | 03 | 2022
Patrocinio a spese dello Stato: il reato di false dichiarazioni o omissioni
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 8302 del 23 novembre 2021 (dep. 10 marzo 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di false indicazioni o omissioni in tema di patrocinio a spese dello Stato.
In via generale, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2019, n. 12410) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2019, n. 20836).
La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente affermato delle Sezioni Unite della Corte in una decisione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 14723).
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte, integrano il delitto di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2015, n. 40943).
In ordine all'elemento soggettivo, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2019, n. 37144).
Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso (Cass. pen., sez. IV; 11 gennaio 2018, n. 7192).
Il reato è configurabile anche quando la falsità o l'omissione riguardi redditi in concreto rientranti nei limiti massimi stabiliti dalla legge per ottenere il beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello Stato, nondimeno in tal caso occorre verificare con particolare attenzione se, alla stregua delle risultanze processuali, la falsità o l'omissione fosse realmente espressiva di deliberato mendacio o reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non fosse piuttosto frutto di disattenzione, come tale
non qualificabile come dolo.
Infine, l'art. 76 d.P.R n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.P.R., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, intro- dotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi in- tendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 c.p. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Cass. pen., sez. VI, 31 marzo 2015, n. 25941).
Riferimenti Normativi: