Diritto processuale penale
Soggetti
10 | 03 | 2022
La Consulta sulla incompatibilità del giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 64 del 10 marzo 2022, la Corte Costituzionale
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
34, comma 2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e
111, comma 2, Cost.,, nella parte in cui non prevede che il giudice del
dibattimento che ha rigettato la richiesta dell’imputato di sospensione del
procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che
prosegue nelle forme ordinarie.
Ad avviso dei rimettenti, la mancata previsione dell’incompatibilità del giudice nel caso considerato implicherebbe la violazione dell’art. 3 della Costituzione, per contrasto con il principio di eguaglianza. Non vi sarebbe, infatti, ragione per differenziare il caso in esame da quelli espressamente previsti dalla norma censurata o a essi aggiunti per effetto di pronunce di questa Corte, posto che, nel decidere sulla richiesta di ammissione alla prova, il giudice esprimerebbe valutazioni di merito in ordine alla fondatezza dell’ipotesi di accusa e sulla stessa persona dell’imputato. Sarebbero violati, altresì, gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., giacché il processo che prosegua in sede dibattimentale davanti allo stesso magistrato che ha rigettato la richiesta di messa alla prova sarebbe inevitabilmente condizionato dalle valutazioni – negative per la posizione dell’imputato – precedentemente espresse da tale magistrato per la formazione del proprio convincimento, con conseguente lesione del diritto di difesa dell’imputato e dei principi di imparzialità e terzietà del giudice. Per costante giurisprudenza costituzionale, le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., risultando finalizzate a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 16 e n. 7 del 2022, n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001). L’imparzialità del giudice richiede, in specie, che «la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto “terzo”, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch’egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza» (sentenza n. 155 del 1996). In quest’ottica, l’art. 34 c.p.p. – dopo aver regolato, al comma 1, la cosiddetta incompatibilità “verticale”, determinata dall’articolazione e dalla consecutio dei diversi gradi di giudizio – si occupa, al comma 2 (oggi censurato), della cosiddetta incompatibilità “orizzontale”, attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede. La disposizione, costruita secondo la tecnica della casistica tassativa («[n]on può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere»), è stata notoriamente oggetto, nel corso del tempo, di numerose declaratorie di illegittimità costituzionale di tipo additivo, che hanno dilatato significativamente l’elenco delle ipotesi di operatività dell’istituto. In tale contesto, la Consulta ha da tempo chiarito come la previsione dell’incompatibilità del giudice debba ritenersi costituzionalmente necessaria nel concorso di quattro condizioni (sentenze n. 16 del 2022, n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996). In primo luogo, presupposto di ogni incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res iudicanda. In secondo luogo – benché l’architettura del nuovo rito penale richieda, in linea di principio, che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella fase del dibattimento – non basta a generare l’incompatibilità la semplice conoscenza di atti anteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione di essi, strumentale all’assunzione di una decisione. In terzo luogo, tale decisione deve avere natura non “formale”, ma “di contenuto”: essa deve comportare, cioè, valutazioni che attengono al merito dell’ipotesi di accusa, e non già al mero svolgimento del processo. Da ultimo (e soprattutto, per quanto qui rileva), affinché insorga l’incompatibilità, è necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento.
Riferimenti Normativi: