Diritto amministrativo
10 | 03 | 2022
Piccoli comuni: escluse le liste elettorali che non assicurano la parità di genere
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 62 del 10 marzo 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l’esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della materia elettorale. In essa si esprime infatti con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, che è pertanto censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole.
Nemmeno la pur ampia descritta discrezionalità del legislatore in materia sfugge, tuttavia, ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità perseguite, cui si deve aggiungere, per quanto qui segnatamente interessa, lo specifico limite costituito dall’obbligo di «promuove[re] attraverso appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», al fine di garantire a tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso la possibilità di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51, comma 1 Cost.).
La normativa in esame non esclude i comuni più piccoli dall’obbligo della presenza nelle liste elettorali di candidati di entrambi i sessi, cosicché non si può negare che anche per essi opera una, sia pur minima, misura di garanzia delle pari opportunità di accesso alle cariche. Sennonché, la stessa pur minimale misura di promozione non risulta assistita da alcun rimedio per il caso di violazione dell’obbligo: ciò che rende la misura stessa del tutto ineffettiva nella protezione dell’interesse che mira a garantire e, in quanto tale, inadeguata a corrispondere al vincolo costituzionale dell’art. 51, comma 1, Cost.
La riscontrata violazione, ad opera delle disposizioni censurate, del vincolo discendente dall’art. 51, comma 1, Cost. non può essere superata nemmeno facendo leva sulla necessità di contemperare l’obiettivo della promozione delle pari opportunità nella vicenda elettorale con altri interessi costituzionalmente rilevanti, quale in particolare quello della rappresentatività. Interesse che sarebbe messo in pericolo dalla difficoltà di reperire candidati in numero sufficiente nelle realtà demografiche più piccole. Dunque, la soluzione adottata dal legislatore per quel che attiene alla promozione delle pari opportunità nei comuni più piccoli appare – oltre che direttamente in contrasto con quanto previsto all’art. 51, primo comma, Cost. – frutto di un cattivo uso della sua discrezionalità, manifestamente irragionevole e fonte di un’ingiustificata disparità di trattamento fra comuni nonché fra aspiranti candidati (o candidate) nei rispettivi comuni, ai quali non sono garantite, nei comuni più piccoli, le stesse opportunità di accesso alle cariche elettive che la Costituzione intende assicurare a tutti in funzione del riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi.
Le disposizioni contestate risultano poi tanto più censurabili, se si considera la loro palese incoerenza con la ratio della L. n. 215 del 23 novembre 2012, che le ha introdotte al dichiarato fine di «promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali», come recita il suo titolo.
Circa l’ammissibilità dell’intervento richiesto dallo stesso rimettente per porvi rimedio, individuato nell’estensione al caso di specie della sanzione dell’esclusione della lista, prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dall’art. 33, primo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 570 del 1960, tale soluzione è apparsa costituzionalmente adeguata e meritevole di essere accolta. Resta ferma la possibilità per il legislatore di individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra soluzione, purché rispettosa dei principi costituzionali nonché l’armonizzazione del sistema, anche considerando il caso dei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, nei quali la riduzione della lista non può andare oltre il numero minimo di candidati prescritto.
Riferimenti Normativi: