Diritto penale
Delitti
09 | 03 | 2022
Diritto di cronaca: la «mediatizzazione» del processo e la responsabilità dell'intervistatore
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 8208 del 10 gennaio 2022 (dep. 9 marzo 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della esimente del diritto di cronaca giudiziaria.
È un dato di fatto ormai inarrestabile la mediatizzazione del processo che, da un lato, testimonia della crescente rilevanza sociale del controllo di legalità e, dall’altro, implica, inevitabilmente, la manifestazione di consensi e dissensi da parte della pubblica opinione, anche – e soprattutto - attraverso la cronaca giudiziaria. Ciò involge, naturalmente, anche la descrizione, e la critica, dell’oggetto del processo e dei suoi protagonisti, ivi inclusi il giudice ed il pubblico ministero, nel senso che i provvedimenti deIl’Autorità Giudiziaria in tutte le sue componenti divengono oggetto di cronaca e di critica.
Sotto tale aspetto risulta granitico l’orientamento della Corte, secondo cui il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l’unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell’esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza; per cui il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato (Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2019, n. 19960). Trattasi di arresti che fanno applicazione dell’interpretazione delle norme costituzionali offerta dal Giudice delle leggi in tema di libertà di stampa, diritto fondamentale che rappresenta una vera e propria “pietra angolare dell’ordine democratico” e “cardine di democrazia neII”ordinamento generale” (Corte cost., ord., 26 giugno 2020, n. 132). Non v’è dubbio, pertanto, che l’attività giornalistica meriti di essere “salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta che possa indebolire la sua vitale funzione nel sistema democratico, ponendo indebiti ostacoli al legittimo svolgimento del suo ruolo di informare i consociati e di contribuire alla formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica aspra e polemica delle condotte di chi detenga posizioni di potere” (Corte cost., 12 dicembre 1972, n. 172).
Sotto il diverso profilo della responsabilità deIl'intervistatore, la Corte EDU ha sottolineato che sanzionare un giornalista per a ver contribuito alla diffusione di dichiarazioni fatte da un terzo durante un colloquio, ostacolerebbe gravemente il contributo della stampa ai dibattiti su problemi di interesse generate e sarebbe ammissibile solo in presenza di motivi particolarmente seri (Corte EDU, Novaya Gazeta e Milashina c. Russia, del 3 ottobre 2017). Peraltro, esigere in maniera generale che i giornalisti si discostino sistematicamente e formalmente dal contenuto di una citazione che potrebbe insultare terze persone, provocarle o offenderne l’onore, non si concilia con il ruolo attribuito alia stampa di informare su fatti o opinioni ed idee in corso in un determinato momento (Corte EDU Thoma c. Lussemburgo del 29 marzo 2001)
Dunque, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell’altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un’intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero deII’intervistato in relazione alia sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza ’a priori’, da cui desumere I’affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto di propalazione (Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2021, n. 19889). In definitiva, il giornalista può beneficiare deII’esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2019, n. 16959).
Riferimenti Normativi: