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Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

13 | 07 | 2021

La domanda risarcitoria nel procedimento possessorio

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 19990 del 13 luglio 2021 la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sulla natura del procedimento possessorio e sulle domande in esso proponibili.

Le modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 e, in particolare, la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., non incidono sulla struttura del procedimento possessorio che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la

seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, e da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie, non rilevando in contrario il testuale rinvio agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. contenuto nel comma 2 del cit. art. 703, che ha lo scopo di consentire l'estensione delle norme sui procedimenti cautelari a quelli possessori, esclusivamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla struttura di questi ultimi; pertanto, concesse o negate, con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio deve proseguire innanzi allo stesso giudice all'udienza da questi all'uopo fissata, per l'esame del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale domanda accessoria di risarcimento del danno (Cass. civ., sez. un., 24 febbraio 1998, n. 1984).

La Suprema Corte ha pure avuto modo di affermare che il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall'art. 703, comma 4, c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena. Ne consegue che, qualora il giudice adito con azione possessoria, esaurita la fase a cognizione sommaria, non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione, ma, travalicando i limiti del contenuto del provvedimento interdittale, decida altresì sulla domanda accessoria di risarcimento dei danni, il provvedimento adottato, anche se emesso nella forma dell'ordinanza, va qualificato come sentenza e, come tale, è impugnabile con appello (Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2014, n. 20635).

Nel caso di specie, il ricorso che ha introdotto il giudizio sommario conteneva, altresì, domanda di risarcimento del danno, anticipando, per così dire, la richiesta di tutela che è possibile ottenere solo nella susseguente fase di merito. 

Orbene, spiega la Suprema Corte, a prescindere dalla circostanza che il giudice non ha fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito e ha condannato il resistente alle spese, quel medesimo giudice nulla ha disposto in relazione al chiesto risarcimento del danno, senza travalicare, sotto tale profilo, i limiti del contenuto del provvedimento interdittale; alcun giudicato, pertanto, si è formato sul punto cosicché la parte ben avrebbe potuto riproporre la domanda in un autonomo giudizio di merito, atteso, peraltro, che le domande risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena (Cass. civ., sez. II, 20635/2014 cit.).

Riferimenti Normativi:

  • L. 26 novembre 1990, n. 353
  • Art. 669-bis c.p.c.
  • Art. 703 c.p.c.