Tributario
20 | 05 | 2021
Gli effetti dell’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi ai fini della notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
Valerio de Gioia
La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 13843 del 20 maggio 2021, è intervenuta in tema di notificazione
dell’avviso di accertamento.
Per il disposto dell’art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n.
600 del 1973, le notificazioni ai contribuenti devono essere fatte, salvo il
caso della consegna dell'atto tributario in mani proprie, "nel domicilio
fiscale del destinatario", che, per le persone fisiche, si colloca
"nel comune ne/la cui anagrafe sono iscritte" (art. 58, comma 2,
primo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973).
Come già più volte chiarito dalla Suprema Corte (tra le
tante, Cass. civ., sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15258; Cass. civ., sez. trib.,
14 dicembre 2016, n. 25680), il disposto dell’art. 60, comma 3, primo periodo,
D.P.R. n. 600 del 1973 cit. (a norma del quale le variazioni e le modificazioni
dell'indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai
fini delle notificazioni, ancorché dal trentesimo giorno successivo) – come
pure, come si deve analogamente ritenere, il disposto dello stesso d.P.R. n.
600 del 1973, art. 58, comma 5, (a norma del quale le variazioni del domicilio
fiscale "hanno effetto" con decorrenza dal sessantesimo giorno
successivo a quello in cui si sono verificate) – non autorizzano la conclusione
che l'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi sia
priva di effetti ai fini della notificazione degli atti dell'amministrazione
finanziaria, giacché questa, prima di notificare un atto al contribuente,
dovrebbe in ogni caso controllare, mediante una verifica sui registri
anagrafici, l'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione
dei redditi.
Tale interpretazione, infatti, renderebbe del tutto priva di
scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta
dall’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 (a norma del quale, nel testo
applicabile ratione temporis, "(i)n tutti gli atti, contratti, denunzie e
dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere
indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione
dell'indirizzo"), e si porrebbe in conflitto con il consolidato orientamento
di della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indicazione, nella
dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio
in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell'ambito del medesimo
comune dove il contribuente è fiscalmente domiciliato; d.P.R. n. 600 del 1973,
art. 60, comma 1, lett. d), va effettuata in buona fede, nel rispetto del
principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i
soggetti del rapporto tributario (Cass. civ., sez. trib., 10 marzo 2006, n. 5358;
Cass. civ., sez. trib., 10 maggio 2013, n. 11170; Cass. civ., sez. trib., 8
ottobre 2014, n. 21290; Cass. civ., sez. trib., 4 ottobre 2018, n. 24292; Cass.
civ., sez. trib., 20 febbraio 2020, n. 4412, nonché Cass. civ., sez. trib., 29
novembre 2013, n. 26715, la quale ha affermato il principio che, "(a)i
sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, al dovere del contribuente
di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato
rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione
finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio
eletto").
Sulla
scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha concluso che altro è il caso
di un cambio di residenza, altro è il caso di un'originaria difformità tra la
residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi; in
quest'ultima ipotesi, infatti, la notificazione perfezionata effettuata presso
l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando il
perfezionamento si abbia tramite il meccanismo della compiuta giacenza) deve
ritenersi valida, nonostante tale indicazione sia difforme – non importa se per
errore o per malizia – rispetto alle risultanze anagrafiche.
Riferimenti Normativi: