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Diritto processuale penale

Misure cautelari

08 | 03 | 2022

Ammissibile la richiesta di referendum popolare sui presupposti per l’applicazione delle misure cautelari

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 57 dell’8 marzo 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., limitatamente alle parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni». La disposizione investita dalla richiesta di referendum abrogativo concorre a definire le esigenze cautelari che operano, congiuntamente ai «gravi indizi di colpevolezza» di cui all’art. 273 c.p.p., quali condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali di cui al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale. Essa, in particolare, individua al primo periodo l’esigenza cautelare consistente nel pericolo che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato «commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede».  All’ultimo inciso di tale previsione, che è quello su cui si appunta la richiesta referendaria in esame, è poi connesso il periodo immediatamente successivo, anch’esso ricompreso nel quesito referendario, che delimita le soglie di pena dei delitti oggetto della specifica prognosi di recidiva in vista dell’applicazione delle sole misure cautelari custodiali e, in via di ulteriore specificazione, della custodia cautelare in carcere. Tale disposizione, introdotta dall’art. 3, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332 e successivamente rimodulata, stabilisce oggi, a seguito delle modifiche da ultimo apportate con l’art. 2, L. 16 aprile 2015, n. 47, che, in caso di pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte a carico dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini soltanto se si tratta di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti, di cui all’art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici). Nessun limite di pena correlato ai delitti di cui si teme la reiterazione è quindi previsto per l’applicazione delle misure cautelari coercitive non custodiali e per le misure interdittive, per le quali valgono pertanto le condizioni di applicabilità ordinarie, rispettivamente previste dagli artt. 280 e 287 c.p.p.. Questi ultimi stabiliscono, in linea generale, che le misure cautelari personali, tanto coercitive quanto interdittive, possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.  Nell’ambito delle esigenze cautelari disciplinate dall’art. 274, comma 1, c.p.p., quella prevista dalla lett. c) si correla nel suo complesso alle «esigenze di tutela della collettività» che già il legislatore delegante aveva tenuto distinte dalle restanti ragioni giustificatrici di misure cautelari, costituite dalle «inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario» ovvero dalla circostanza che «la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga».  Tali ragioni, tradottesi rispettivamente nelle lett. a) e b) del medesimo art. 274, comma 1, c.p.p., costituiscono pertanto la tipizzazione delle esigenze «strettamente inerenti al processo» che la Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 64 del 1970, ha costantemente individuato quale ambito proprio di operatività delle misure cautelari nel processo penale.  L’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. ha un fondamento in parte diverso, che va rinvenuto in finalità di prevenzione esterne al processo, da ricondursi – come detto – a «esigenze di tutela della collettività», locuzione che il legislatore delegante del 1987 ha ripreso (secondo quanto emerge dalla «Relazione governativa al testo definitivo del codice di procedura penale») dalla sentenza n. 1 del 1980 della Consulta, in cui il perimetro di tale nozione veniva riferito al pericolo di commissione di reati contrassegnati da «uso d’armi o di altri mezzi di violenza contro le persone, riferibilità ad organizzazioni criminali comuni o politiche, direzione lesiva verso le condizioni di base della sicurezza collettiva o dell’ordine democratico». Peraltro, nella medesima sentenza, già si dava conto del fatto che esigenze di prevenzione potessero porsi a fondamento di misure cautelari, come del resto la Corte Costituzionale aveva rilevato a partire dalla richiamata sentenza n. 64 del 1970, allorché aveva stabilito che non si potesse «escludere che la legge possa (entro i limiti, non insindacabili, di ragionevolezza) presumere che la persona accusata di reato particolarmente grave e colpita da sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la detenzione preventiva viene predisposta». Il quesito referendario, che investe unicamente l’esigenza cautelare consistente nel pericolo di commissione di delitti della stessa specie, è ammissibile.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 273 c.p.p.
  • Art. 274 c.p.p.
  • Art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195
  • Art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 332
  • Art. 2, L. 16 aprile 2015, n. 47