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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

13 | 07 | 2021

Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti: presupposti e destinatari

Emiliano Chioffi

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 13 luglio 2021, n. 5306, intervenendo in materia di provvedimenti di polizia, ha precisato chi sono i destinatari del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

Ai sensi dell’art. 39, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il prefetto può imporre il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini del successivo art. 38, alle persone ritenute capaci di abusarne.

I giudici amministrativi sono intervenuti proprio sulla loro esatta individuazione osservando che i destinatari del divieto possono essere anche soggetti terzi rispetto al titolare dell’autorizzazione.

Il pericolo di abusi può derivare da soggetti conviventi appartenenti alla famiglia del titolare dell’autorizzazione: nella motivazione del provvedimento di diniego, però, devono essere indicati rigorosamente quali indizi lascino ritenere che la convivenza e l’ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità personale, come ad esempio scambio di querele, minacce e lesioni, in un contesto di conflittualità inusuale fra persone che vivono sotto lo stesso tetto (Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2015, n. 5542).

L'Autorità di pubblica sicurezza ha il compito, da esercitare con ampia discrezionalità, di prevenire per quanto possibile i delitti (ma anche i sinistri involontari) e, comunque, i fatti lesivi della sicurezza pubblica che possano essere occasionati dalla disponibilità di armi, e sebbene la discrezionalità vada esercitata con il massimo rigore, è ben possibile attribuire valore a qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del divieto.

Nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale.

Proprio perché le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi in cui non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2014, n. 5398), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2013, n. 3979; Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121). 

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, considerato il contesto di grave tensione derivante dal perdurare nel corso degli anni della conflittualità all’interno della famiglia, ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego di detenzione di armi emesso nei confronti del figlio del titolare dell’autorizzazione, risultando motivato sulla base di concreti elementi idonei a supportare un non irragionevole timore in ordine alla mancanza di garanzia di comportamenti equilibrati e corretti.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 38, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
  • Art. 39, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
  • Art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241