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Diritto penale

Contravvenzioni

07 | 03 | 2022

Il reato di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 8088 del 13 gennaio 2022 (dep. 7 marzo 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 256, D.L.vo 3 aprile 2005, n. 152.

In ordine alla natura giuridica del reato in parola, sono rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti: per l’uno, il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente giacché, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero ed allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero (Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2013, n. 48489; Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2011, n. 25216); per l'altro il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, la cui consumazione si perfeziona o con il sequestro ovvero con l'ultimo atto di conferimento da parte del soggetto agente (Cass. pen., sez. III, 15 ottobre 2013, n. 42343).

In proposito, la Corte di Cassazione ha già chiarito che il descritto contrasto deve essere considerato più apparente che reale, dovendosi verificare le concrete circostanze che connotano in maniera peculiare la presenza in loco dei rifiuti (Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2019, n. 36411)

Ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che costituisce il "grado zero"), la relativa illiceità penale permea di sé l'intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio; tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale. Nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento dei rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività e residuando alla descritta condotta di abbandono (Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2014, n. 30910). Costituirà attendibile indice differenziale l'occasionalità o meno del fatto di abbandono e deposito del rifiuto, laddove la sistematica pluralità di azioni, fra loro di identico o comunque analogo contenuto, farà propendere per una forma di organizzazione della condotta, sintomo attendibile di una volontà gestoria e non esclusivamente dismissiva del rifiuto; mentre l'episodicità di esse, ancorché non rigorosamente intesa nel senso dell'assoluta unicità della condotta, dovrebbe indirizzare il giudizio sulla istantaneità della natura del reato posto in essere; altri indici rivelatori della finalità gestoria potranno essere la pertinenza, o meno, del rifiuto oggetto di rilascio, all'eventuale circuito produttivo riferibile all'agente, ove questi svolga attività imprenditoriale; oppure la reiterata adibizione di un unico sito, eventualmente anche promiscuamente utilizzato al medesimo fine da altri soggetti, quale punto di rilascio dei rifiuti.  In tutti i casi in cui, in concreto, sia mancata una successiva fase di gestione e la collocazione del rifiuto ed altri dati oggettivi siano indicativi della mera volontà di liberarsene definitivamente, il disinteresse del detentore del rifiuto dopo la collocazione nel luogo in cui lo stesso viene rinvenuto determina una sostanziale coincidenza con la condotta tipica di abbandono, che si esaurisce nel momento stesso del rilascio.

In definitiva, se l'illecito si concretizza nell'abbandono del rifiuto, si configura un reato istantaneo con eventuali effetti permanenti; il reato è, invece, permanente ove l'agente pur non abbandonando il rifiuto ne mantiene la detenzione del rifiuto con modalità estranee a quelle conformi a legge, potenzialmente pericolose e la sua consumazione dura fintanto che non vengano a cessare le situazioni di fatto che integrano l'illecito (la regolarizzazione delle modalità di tenuta del deposito, la materiale rimozione dei rifiuti, anche ad opera di terzi, il compimento delle fasi di recupero o smaltimento dei medesimi).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 256, D.L.vo 3 aprile 2005, n. 152