Diritto penale
Reati in generale
13 | 07 | 2021
Il labile confine tra concorso di persone e connivenza non punibile nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 26565 del 16 febbraio 2021 (dep. 13 luglio
2021), la terza sezione della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della
questione inerente alla connivenza non punibile con specifico riferimento al
concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza quello
secondo cui la mera conoscenza dell'altrui attività criminosa non implica di
per sé l'attribuzione di responsabilità a titolo concorsuale, dovendosi
verificare l'esistenza di un comportamento idoneo a incidere sulla dinamica
dell'illecito: affinché possa affermarsi la sussistenza del concorso di persone
nel reato, se da un lato non occorre la prova di un previo concerto tra i
concorrenti, dall’altro è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito
per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e
con la volontà di agire in comune (Cass. pen., sez. VI, 12 giugno 2003, n.
25705)
Ai fini della configurabilità della fattispecie concorsuale è
necessario un contributo causale – seppure in termini minimi di facilitazione della
condotta delittuosa – dei singoli soggetti, mentre la semplice conoscenza o
anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta
non realizzano il concorso di persone (Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2015, n.
34985).
In altri termini, mentre il concorso nel reato richiede un
contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta
criminosa, anche in forma che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del
concorrente, la connivenza non punibile postula che l’agente mantenga un comportamento
meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione
del reato, di cui pur si conosca l’esistenza (Cass. pen., sez. III, 18 gennaio
2019, n. 25310).
In tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti,
è stato più volte affermato che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare
convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita, ad
esempio, in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera
convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (Cass. pen.,
sez. VI, 15 novembre 2019, n. 52116).
La sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei
fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività
o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando
la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore
materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente
morale si sia rappresentato l’evento del reato e abbia partecipato ad esso
esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell’autore materiale (Cass.
pen., sez. V, 5 ottobre 2007, n. 42044).
Una siffatta responsabilità – ma solo a titolo
contravvenzionale – è talvolta prevista dall'ordinamento, come per l'obbligo di
denunzia all'autorità da parte di chiunque abbia notizia che in un luogo da lui
abitato si trovano armi o munizioni (art. 697, comma 2, c.p.) ma nessun obbligo
specifico in tal senso grava sulle persone conviventi con il detentore di
sostanze stupefacenti, onde la semplice convivenza non può essere assunta quale
prova del concorso morale (Cass. pen, sez. VI, 15 novembre 2019, n. 52116).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità a titolo concorsuale, la mera conoscenza da parte dell’imputato della circostanza che nell'auto in cui viaggiava venisse trasportata della droga occorrendo, invece, accertare in cosa si sia concretizzato il contributo causale dell'imputato stesso.
La Suprema Corte ha, dunque, dato continuità all’orientamento prevalente secondo cui, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra connivenza non punibile la condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza.
Riferimenti Normativi: