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Diritto penale

Delitti

05 | 03 | 2022

Il reato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito è integrato anche se la carta nel frattempo è stata bloccata

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 7780 del 3 marzo 2022, depositata il 3 marzo 2022, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni importanti principi in relazione al reato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, detto reato – già previsto dall'art. 55, comma 9, D.L.vo 21 novembre 2007, n. 231, oggi riproposto dall'art. 493-bis c.p.; cfr. Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 13492) si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta bancomat, di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, sia effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro (Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 17923) e, dunque, indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2018, n. 5692; Cass. pen., sez. II, 15 novembre 2012, n. 45901), sicché non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa in esame, nel caso in cui la carta di credito venga "bloccata" dal titolare (Cass. pen., sez. II, 5 ottobre 2011, n. 37016; Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2021, n. 34019).

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha già avuto modo di rilevare come non sia ravvisabile l'ipotesi tentata per l'utilizzo della carta "non abilitata", in quanto «l'indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato (consumato) di cui alla L. 3 maggio 1991, n. 143 (e ora quello di cui al D.L.vo n. 231 del 2007, art. 55, comma 9) indipendentemente dal conseguimento di un profitto per il soggetto agente o dal verificarsi di un danno per il legittimo titolare della carta, non essendo necessario ai fini della consumazione del reato che la transazione giunga a buon fine» (Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2013, n. 7019); conclusione, questa, in linea con il tenore letterale della norma e corroborata dal rilievo che la fattispecie in esame ha natura di reato di pericolo, in quanto «non prevede la verificazione di un evento in senso naturalistico, né il concreto raggiungimento del fine di profitto perseguito» (Cass. pen., sez. III, n. 37016 del 2011, cit.; Cass. pen., sez. V, n. 34019 del 2021, cit.). 

Del resto, anche le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che la fattispecie in esame punisce l'indebita utilizzazione, ossia il concreto uso illegittimo della carta da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per altri, con un'anticipazione della «soglia di punibilità alla mera condotta fraudolenta finalizzata al conseguimento del profitto indipendentemente dalla verificazione di esso e del danno» (Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2001, n. 22902).

Riferimenti Normativi:

  • L. 3 maggio 1991, n. 143
  • Art. 55, D.L.vo 21 novembre 2007, n. 231
  • Art. 493-bis c.p.