Diritto penale
Delitti
04 | 03 | 2022
La rilevanza penale del «saluto fascista»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 7904 del 12 ottobre 2021 (dep. 4 marzo 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del rapporto tra l'art. 5, L. 20 giugno 195, n. 645 (cd. “legge Scelba”) e l’art. 2, D.L. 26 aprile 1993, n. 122.
In particolare, mentre la prima norma incrimina la condotta di chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del “disciolto” partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, la seconda incrimina a determinate condizioni l'utilizzo di emblemi o simboli "propri o usuali" di organizzazioni o gruppi che, all'attualità, incitino alla discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
In via generale, secondo la consolidata giurisprudenza, il confronto tra le fattispecie in apparente convergenza va realizzato con riferimento alla struttura delle medesime tramite la comparazione dei rispettivi elementi costitutivi e non riguarda il modus interpretativo di ciascuna di esse o elementi esterni alla dimensione della tipicità (Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235).
Le due disposizioni incriminatrici in parola, osserva la Suprema Corte, hanno possibili aspetti di convergenza fattuale ma non possono essere ritenute collocabili nella dimensione della specialità ex art. 15 c.p.
Infatti, se da un lato vi è un aspetto di possibile interferenza (il fascismo ha promosso storicamente discriminazione e violenza anche per motivi razziali, fermi restando altri concorrenti disvalori), dall'altro nel confronto tra le fattispecie astratte non vi è continenza, sia in ragione della maggiore ampiezza delle connotazioni ideologiche negative del fascismo, sia per l'essenziale diversità di ambito applicativo rappresentata dalla correlazione tra l'uso dei simboli e la identificazione di un gruppo/movimento /associazione oggi esistente (secondo la legge del 1975) che persegua il particolare finalismo discriminatorio.
È dunque ben possibile che un gruppo oggi esistente, strutturato in modo da risultare punibile ai sensi dell'attuale art. 604-bis c.p., si richiami alla ideologia fascista, utilizzi la medesima simbologia e ostenti in pubbliche riunioni la simbologia o le manifestazioni fasciste, facendole proprie.
In tal caso ci si troverebbe di fronte alla possibile applicazione di entrambe le disposizioni incriminatrici (ove riscontrata, per la legge Scelba, la dimensione di idoneità della condotta a porsi come fattore causale di ricostituzione del partito fascista) secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 1, c.p., ma lì dove la dimensione fattuale descritta nella contestazione risulti incentrata esclusivamente sulla manifestazione esteriore del disciolto partito fascista - in un contesto commemorativo - senza previa identificazione e connotazione del gruppo o della associazione esistente oggi, cui accedono le condotte (rientrante nel cono applicativo dell'art. 604-bis, comma 2, c.p.), l'unica disposizione incriminatrice applicabile è proprio quella dell'art. 5, L. n. 645 del 1952, in forza delle ricadute del principio di tipicità e tassatività delle norme penali descrittive dell'illecito.
Sotto altro profilo, i giudici di legittimità richiamano l’orientamento secondo cui il cd. "saluto romano" o "saluto fascista” è una "manifestazione esteriore propria od usuale di organizzazioni o gruppi indicati" nel D.L. n. 122 del 1993, "ed inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico"; ne consegue che il relativo gesto integra il reato previsto dall'art. 2 del citato D.L. (Cass. pen., sez. I, 27 marzo 2019, n. 21409).
Tuttavia, nella pronuncia in esame, la Suprema Corte dichiara di esprimere dissenso verso un simile inquadramento delle condotte punibili, atteso che in tali decisioni non viene esaminato il profilo della inerenza delle manifestazioni o gestualità ad associazioni o gruppi attivi e presenti nella realtà fenomenica attuale, cui si riferisce la disposizione incriminatrice in modo espresso, gruppi che vanno previamente identificati, allo scopo di comprendere se si tratti di aggregazioni umane che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ciò in aderenza ai principi di tassatività delle norme incriminatrici e necessaria corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie astratta.
Riferimenti Normativi: