Diritto processuale civile
Disposizioni generali
13 | 07 | 2021
Il c.d. principio dell’apparenza ai fini dell'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale e la sospensione feriale dei termini
Giovanna Spirito
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 19993 del 13 luglio 2021 (ud. 4 febbraio 2021), n. 19993, ha
chiarito la portata del c.d. principio dell’apparenza ai fini dell'operatività
del regime di sospensione feriale dei relativi termini.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di
legittimità, ai fini dell'operatività del c.d. principio dell'apparenza per l'identificazione
del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, è
necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare
l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione
meramente generica (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2006,. n. 4507; Cass.
civ., sez. III, 14 maggio 2007, n. 11012; Cass. civ., sez. II, 21 dicembre
2009, n. 26919; Cass. civ., sez. VI-2, 2 marzo 2012, n. 3338; Cass. civ., sez.
III, 22 giugno 2016, n. 12872).
Anche una eventuale qualificazione implicita della domanda richiede, dunque, in ogni caso l'intenzione del giudice di operare una siffatta qualificazione e, di conseguenza, non può di regola affermarsi esclusivamente in base al rito di fatto applicato, in special modo se il giudice non abbia espressamente disposto la trattazione secondo un determinato rito in considerazione dell'oggetto della domanda, ma abbia semplicemente omesso di disporne il mutamento.
La trattazione della controversia secondo un determinato rito
può, in realtà, anche dipendere da un errore nell'individuazione del rito
applicabile a quella specifica domanda, o costituire una svista, o essere
conseguenza di una mera omissione nel disporre il mutamento del rito
erroneamente utilizzato dalla parte: in tutte queste ipotesi non vi è alcuna
intenzione del giudice di qualificare l'oggetto della domanda proposta in
funzione del corretto rito applicabile alla stessa secondo diritto.
Per te opposizioni esecutive non è del resto affatto esclusa
in radice l'applicabilità di un rito speciale: l'art. 618-bis c.p.c., ad esempio,
prevede espressamente l'applicabilità ad esse del rito speciale del lavoro ed
in tal caso è comunque esclusa l'operatività della sospensione feriale dei
termini.
È opportuno ribadire ancora che l'applicazione di un
determinato rito (nella specie, secondo la prospettazione del ricorrente, quello
speciale del lavoro, previsto dall'art. 6, D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150 per
le opposizioni a sanzioni amministrative) non implica di per sé l'applicabilità
o meno della sospensione feriale dei termini, che dipende solo dall'oggetto
della domanda ma, al più, determina l'applicabilità del principio
dell'ultrattività del rito nelle fasi di impugnazione (il che non incide in
alcun modo sulla qualificazione dell'oggetto della domanda).
Dunque, in mancanza di una qualificazione della domanda, espressa o anche implicita, ma comunque intenzionale e inequivocabile, cioè incompatibile con una diversa qualificazione, la mera applicazione di un rito speciale non può avere di regola alcun rilievo ai fini del principio cd. dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione della decisione e, a maggior ragione, ai fini dell'operatività del regime di sospensione feriale dei relativi termini.
Su tali premesse, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: l'applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689 ai fini del c.d. principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, quindi, l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede di impugnazione, in termini di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche ai fini dell'applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice a quo, mediante l'applicazione del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione della domanda stessa.
Riferimenti Normativi: