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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

13 | 07 | 2021

Il c.d. principio dell’apparenza ai fini dell'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale e la sospensione feriale dei termini

Giovanna Spirito

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19993 del 13 luglio 2021 (ud. 4 febbraio 2021), n. 19993, ha chiarito la portata del c.d. principio dell’apparenza ai fini dell'operatività del regime di sospensione feriale dei relativi termini.

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'operatività del c.d. principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2006,. n. 4507; Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2007, n. 11012; Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2009, n. 26919; Cass. civ., sez. VI-2, 2 marzo 2012, n. 3338; Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12872).

Anche una eventuale qualificazione implicita della domanda richiede, dunque, in ogni caso l'intenzione del giudice di operare una siffatta qualificazione e, di conseguenza, non può di regola affermarsi esclusivamente in base al rito di fatto applicato, in special modo se il giudice non abbia espressamente disposto la trattazione secondo un determinato rito in considerazione dell'oggetto della domanda, ma abbia semplicemente omesso di disporne il mutamento.

La trattazione della controversia secondo un determinato rito può, in realtà, anche dipendere da un errore nell'individuazione del rito applicabile a quella specifica domanda, o costituire una svista, o essere conseguenza di una mera omissione nel disporre il mutamento del rito erroneamente utilizzato dalla parte: in tutte queste ipotesi non vi è alcuna intenzione del giudice di qualificare l'oggetto della domanda proposta in funzione del corretto rito applicabile alla stessa secondo diritto.

Per te opposizioni esecutive non è del resto affatto esclusa in radice l'applicabilità di un rito speciale: l'art. 618-bis c.p.c., ad esempio, prevede espressamente l'applicabilità ad esse del rito speciale del lavoro ed in tal caso è comunque esclusa l'operatività della sospensione feriale dei termini.

È opportuno ribadire ancora che l'applicazione di un determinato rito (nella specie, secondo la prospettazione del ricorrente, quello speciale del lavoro, previsto dall'art. 6, D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150 per le opposizioni a sanzioni amministrative) non implica di per sé l'applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini, che dipende solo dall'oggetto della domanda ma, al più, determina l'applicabilità del principio dell'ultrattività del rito nelle fasi di impugnazione (il che non incide in alcun modo sulla qualificazione dell'oggetto della domanda).

Dunque, in mancanza di una qualificazione della domanda, espressa o anche implicita, ma comunque intenzionale e inequivocabile, cioè incompatibile con una diversa qualificazione, la mera applicazione di un rito speciale non può avere di regola alcun rilievo ai fini del principio cd. dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione della decisione e, a maggior ragione, ai fini dell'operatività del regime di sospensione feriale dei relativi termini. 

Su tali premesse, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: l'applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689 ai fini del c.d. principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, quindi, l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede di impugnazione, in termini di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche ai fini dell'applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice a quo, mediante l'applicazione del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione della domanda stessa. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689
  • Art. 6, D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150
  • Art. 615 c.p.c.
  • Art. 617 c.p.c.
  • Art. 618-bis c.p.c.