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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

01 | 03 | 2022

I limiti alla possibilità di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state disposte

Paolo Emilio De Simone

Con la sentenza n. 7108 del 25 gennaio 2022 (depositata il 1° marzo 2022) la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha approfondito la questione relativa alla possibilità di utilizzare i risultati delle

intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state disposte.

Nel rammentare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 51 del 28 novembre 2019, chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto se il divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 c.p. dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state disposte, riguardasse anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli già oggetto di essa, fossero emersi dalle stesse operazioni di intercettazione, hanno affermato che il divieto in esame, salvo che le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi, ai sensi dell'art. art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.

In quella sede, infatti, il Supremo organo di nomofilachia ha ritenuto di dover affrontare, in limine, un problema ritenuto utile a definire la portata della questione controversa rimessa alla sua cognizione, quello cioè della necessità o meno che il reato accertato sulla base dell'intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientri nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova, così evidenziando uno stretto collegamento tra i due aspetti della questione. Conseguentemente, ignorare l'uno produrrebbe inevitabilmente una ricaduta sulla corretta applicazione del secondo che lo presuppone e, quindi, una violazione dell'art. 618, comma 1-bis, c.p.p., atteso che il principio di diritto affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è vincolante anche in relazione agli aspetti preliminari e conseguenziali ad esso, ancorché relativi a profili non specificamente devoluti ma che si rendano, tuttavia, necessari per meglio delimitare il significato e la portata applicativa del principio stesso che, in tal modo, riveste carattere unitario (cfr. Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2021n. 23148). 

Tuttavia, ammettere l’utilizzabilità probatoria della intercettazione in relazione a qualsivoglia reato emerso nel corso dell'attività captativa, sia pur collegato a quello per il quale essa è stata autorizzata, che non rientri nei limiti di ammissibilità stabiliti dal legislatore, si tradurrebbe di fatto nell'aggiramento dei limiti stessi, dovendo il principio di non dispersione della prova, pur riconosciuto dal giudice delle leggi, cedere il passo a un valore di primaria importanza quale la segretezza delle comunicazioni, presidiato dalla riserva di legge di cui all'art. 15 Cost..

Al termine la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, ferma restando l’interpretazione del diritto vivente (cfr. Cass. pen., sez. un, del 28 novembre 2019, n. 51) sulla necessità che - tra il reato per il quale è stata autorizzata l'intercettazione e quello per il cui accertamento siano rilevanti e indispensabili i risultati della prima - sussista una connessione c.d. "forte", la deroga al divieto generale di cui all'art. 270, comma 1, c.p.p. opera sia se il reato rientri nel novero dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, che nel caso in cui esso rientri nell'elenco di cui all'art. 266, c.p.p..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 15 Cost.
  • Art. 12 c.p.p.
  • Art. 266 c.p.p.
  • Art. 270 c.p.p.
  • Art. 618 c.p.p.