Diritto processuale penale
Prove
12 | 07 | 2021
Il diritto della difesa ad ottenere tempestivamente copia delle registrazioni di conversazioni intercettate
Giacomo Zurlo
La
sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 26447 del 14 aprile
2021 (dep. 12 luglio 2021), ha chiarito che l’istanza difensiva, volta ad
ottenere copia delle sole intercettazioni indicate nella richiesta cautelare e
nell’ordinanza, è di per sé specifica e circoscritta, a nulla rilevando la
circostanza che, in concreto, tali intercettazioni possano essere in numero più
o meno elevato, essendo in ogni caso onere del pubblico ministero garantire il
diritto della difesa ad ottenere tempestivamente copia degli atti.
Il
fatto, poi, che per una carenza organizzativa, il pubblico ministero non sia in
grado di provvedere a predisporre copia delle registrazioni non si può tradurre
in una compressione del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
La
disciplina concernente i diritti difensivi conseguenti all’adozione della
misura cautelare è improntata all’esigenza di consentire la tempestiva e
incondizionata possibilità per l’indagato di esaminare tutti gli atti che sono
stati utilizzati dal pubblico ministero nell’avanzare la richiesta. In base al
combinato disposto degli artt. 291, comma 1 e 293, comma 3, c.p.p., il pubblico
ministero deve depositare presso la cancelleria del giudice per le indagini
preliminari quanto meno le trascrizioni sommarie delle intercettazioni,
limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, ove devono rimanere
a disposizione della difesa dopo l’adozione della misura. In tal modo si
realizza, quindi, la selezione delle conversazioni rilevanti in fase cautelare,
consentendo, da un lato, al pubblico ministero di non disvelare integralmente
il materiale d’indagine, dall’altro, alla difesa di accedere immediatamente
alle fonti di prova sulle quali si basa l’adozione della misura.
La
compiuta regolamentazione della selezione e del deposito delle intercettazioni
telefoniche in fase cautelare è strettamente funzionale al diritto
dell’imputato ad estrarre copia delle trascrizioni sommarie, nonché a
richiedere copia delle registrazioni ritenute rilevanti dalla pubblica accusa,
come riconosciuto prima con gli interventi della Corte costituzionale (Corte Cost.,
8 ottobre 2008, n. 336; 17 giugno 1997, n. 192) e, successivamente, mediante la
riformulazione dell’art. 293, comma 3, c.p.p., in occasione della recente
riforma delle intercettazioni.
L’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante
dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire
al difensore, prima del loro deposito ai sensi del comma 4 dell’art. 268 c.p.p.,
l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente
trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto,
utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, dà
luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art.
178, comma 1, lett. c) c.p.p., in quanto determina un vizio nel procedimento di
acquisizione della prova, che pur non inficiando il risultato probatorio, ne
impedisce l’utilizzo in fase cautelare (Cass. pen., sez. un., 22 aprile 2010,
n. 20300).
Pur essendo vero che il pubblico ministero non è tenuto a
trasmettere al giudice per le indagini preliminari e, successivamente, al
tribunale del riesame, le tracce foniche relative alle intercettazioni utilizzate
(Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2017, n. 22570), ciò non esclude che, a seguito
della richiesta della difesa, sorga l’obbligo di fornire tali dati al
richiedente ed è onere dell’accusa predisporre quanto necessario per assolvere
tempestivamente al suddetto obbligo di rilascio copie, non potendosi risolvere
in danno della difesa l’inerzia dell’organo di accusa (Cass. pen., sez. VI, 26
settembre 2017, n. 50760).
Detta invalidità determinerebbe non già l’inutilizzabilità della prova ai sensi dell’art. 191 c.p.p., bensì la mera impossibilità di avvalersi di tale mezzo nell’ambito della fase cautelare in cui la nullità si è verificata.
La Suprema Corte ha ritenuto preferibile circoscrivere gli effetti della nullità derivata dall’omesso rilascio di copia delle intercettazioni alla sola fase dell’impugnazione cautelare valorizzando, a tal fine, il fatto stesso che il vizio in esame è qualificato quale nullità e, quindi, i suoi effetti non possono che travolgere i soli atti conseguenziali e successivi, in virtù del principio dell’invalidità derivata dettato dall’art. 185 c.p.p.. Conseguentemente, l’omesso rilascio di copia delle intercettazioni non rende le stesse in assoluto inutilizzabili, bensì impone un divieto relativo di valutazione, circoscritto alla sola fase del riesame cautelare, dato che è quello il momento in cui la difesa subisce la lesione delle proprie prerogative.
Riferimenti Normativi: