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Diritto penale

Delitti

02 | 03 | 2022

Il delitto di disastro «innominato»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 7479 del 18 marzo 2021 (dep. 2 marzo 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui integra il c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 c.p. non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo pluriennale, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità.

Difatti, l’art. 434 c.p. punendo il disastro innominato ("altro disastro") svolge la funzione di "norma di chiusura", mirando a riempire i vuoti di tutela. E allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo "altro" (nella specie: "altro disastro"), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus (Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327).

Orbene, non tutte le ipotesi di disastro previste dal capo I del Titolo VI del libro secondo del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) hanno di necessità le caratteristiche del macroevento di immediata percezione esteriore (quali il crollo, il naufragio, il deragliamento), sicché il delitto di disastro innominato comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

Secondo la costante lezione interpretativa della Corte di Cassazione, il disastro innominato è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto di disastro è idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante. Il capoverso dell'art. 434 c.p. non integra, dunque, un'autonoma ipotesi di reato ma - come precisato da Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941 -, limitandosi «ad affermare che "la pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene", senza neppure richiamare il "fatto" descritto al comma 1,... non reca alcuna diversa formulazione degli elementi essenziali, materiali e psicologici, del delitto né in alcun modo consente di considerarli diversamente, ma alla fattispecie descritta nel comma 1 completamente si riporta introducendo soltanto la considerazione di un evento, ulteriore, di danno che consiste nella mera realizzazione di quello già considerato a fini intenzionali nel comma 1; sicché tra le due ipotesi intercorre un evidente rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, tipica del rapporto esistente tra titolo di reato e circostanza, nel senso che la seconda include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di un fattore che ne aggrava la lesività e che consiste nel caso in esame appunto nella materiale realizzazione dell'evento già incluso come mera finalizzazione della condotta nel primo». Restando immutata la struttura essenziale del reato, dunque, non cambia l'elemento psicologico che per entrambe le ipotesi è l'intenzione di provocare il disastro e il dolo eventuale quanto al pericolo per la pubblica incolumità.

D’altra parte, se è vero che non rileva, ai fini dell'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, la mancata rimozione degli effetti dannosi della condotta, in quanto la fattispecie di disastro non può essere ricostruita secondo uno schema bifasico, ove ad una prima condotta commissiva faccia seguito una seconda di natura omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta e nemmeno il persistere del pericolo, la consumazione del reato di disastro deve considerarsi protratta, rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, fino a quando la condotta dell'agente sostenga concretamente la causazione dell'evento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 434 c.p.