Diritto processuale penale
Impugnazione
13 | 07 | 2021
La “prova nuova” rilevante ai fini della revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca
Giacomo Zurlo
La sesta sezione della Corte di cassazione, con
sentenza n. 26745 del 10 giugno 2021 (dep. 13 luglio 2021), ha ribadito il
principio secondo cui, in tema di revoca di misure di prevenzione patrimoniali,
è necessario che gli elementi alla base della richiesta di revocazione siano
“nuovi” e “idonei” ad incrinare il corredo fattuale su cui è stato fondato il
provvedimento di confisca.
L’art. 28, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159
ammette la revisione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione –
nelle forme previste dagli artt. 630 e ss. c.p.p., in quanto compatibili –
anche “a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla
conclusione del procedimento”.
La “prova nuova” che consente la revoca della
misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio
degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una
decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la
decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento
favorevole che finirebbe per trasformare un istituto – che ha il carattere di
rimedio straordinario – in una non consentita forma di impugnazione tardiva
(Cass. pen., sez II, 24 settembre 2013, n. 41507).
Quanto ai limiti della deducibilità della prova
nuova si registra un contrasto in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, la prova nuova,
rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, è sia quella preesistente
e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta
rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata
dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell’ambito del
suddetto procedimento (Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 2021, n. 12762).
Per altro orientamento, invece, costituiscono prove nuove deducibili a fondamento della domanda di revoca ex tunc, ai sensi dell’art. 7, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e, quanto alla domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 28, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e perciò mai valutati (Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2020, n. 10343).
Ciò nondimeno, conclude la Suprema Corte, tale disallineamento di indirizzi ermeneutici non assume alcun rilevo nel caso specifico, atteso che gli elementi rassegnati a base della richiesta di revocazione non sono “nuovi” né “idonei” ad incrinare il corredo fattuale su cui si è basata la confisca: da un lato, parte degli elementi dedotti è già stata valutata nel giudizio di prevenzione, sfociato nel provvedimento di confisca irrevocabile, dall’altro lato, le nuove produzioni documentali sono state considerate inidonee a disarticolare le fondamenta del provvedimento ablativo.
Riferimenti Normativi: