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Diritto processuale penale

Misure cautelari

01 | 03 | 2022

L’interesse a ricorrere del pubblico ministero in materia di misure cautelari

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 7267 del 27 gennaio 2022 (dep. 1° marzo 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla sussistenza dell'interesse a ricorrere del pubblico ministero allorché la misura cautelare sia stata, comunque, confermata anche se non con riferimento a tutte le fattispecie criminose oggetto di contestazione provvisoria.

Sul tema non è ravvisabile un indirizzo univoco nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, infatti, l'interesse a ricorrere è direttamente correlato all'effetto conseguibile con l'accoglimento del ricorso, ovvero alla imposizione, modifica o mantenimento della misura. Si è, pertanto, ritenuto che sussiste un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2019, n. 23241). In applicazione di tale principio è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero che si dolga esclusivamente della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per taluni dei delitti contestati, nel caso in cui l'ordinanza resa dal tribunale del riesame abbia comunque confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad altri delitti, disponendo il mantenimento della misura (Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2019, n. 23241).

Altro orientamento ha, invece, riconosciuto la sussistenza dell'interesse a ricorrere anche in ragione di una utilità pratica, anche di carattere processuale, derivante dall'accoglimento del ricorso. È stato, ad esempio, riconosciuto l'interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l'ordinanza cautelare emessa solo per alcuni dei reati contestati al fine di conseguirne l'estensione anche agli altri reati per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza (Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2020, n. 20286) ovvero con riferimento all'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l'applicazione di termini di durata della misura maggiori (Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2016, n. 45459).

La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ha ritenuto di non potere aderire pienamente a nessuno dei due orientamenti sopra esposti.

Se è indubitabile, come sostiene il primo indirizzo, che l'interesse a ricorrere del Pubblico ministero sia strettamente correlato alla imposizione o al mantenimento della misura cautelare, non può, tuttavia, escludersene la sussistenza anche nel caso in cui, a fronte di un'ordinanza che abbia sostanzialmente mantenuto la misura cautelare applicata, il ricorso sia volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto, e non futuro come invece sostiene il secondo indirizzo, quale, nel caso in esame, il ripristino dell'iniziale durata della misura interdittiva.

A sostegno di tale conclusione, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'interesse a ricorrere va individuato in una prospettiva utilitaristica correlata agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, consistente nella rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione o nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame.

In particolare, quanto al pubblico ministero, detto interesse è stato ravvisato allorché il gravame intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole.

Nella fattispecie concreta, è stata, dunque, ravvisata la sussistenza dell'interesse a ricorrere del Pubblico ministero in considerazione dell'immediato risultato processuale - il ripristino dell'iniziale durata della misura interdittiva conseguibile a seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso.