Tributario

01 | 03 | 2022

Le passività deducibili ai fini dell'imposta di successione: i debiti «esistenti» al momento dell'apertura della successione

Carol Gabriella Maritato

Con sentenza n. 6616 del 1° marzo 2022, la sezione tributaria civile ha affermato che la disciplina legale delle passività deducibili ai fini dell'imposta di successione è improntata ad estremo rigore ontologico e probatorio, là dove ammette alla deduzione (a parte le spese mediche e funerarie) solo i debiti del defunto che siano “esistenti” alla data di apertura della successione (art. 20, D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346 - TUS), e a condizione che questi debiti risultino (a parte l'ipotesi dell'accertamento giurisdizionale definitivo) da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione (art. 21, comma 1).

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