libero accesso

Diritto penale

Delitti

07 | 02 | 2022

«Droga parlata»: il tentativo e la circostanza aggravante della ingente quantità

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 4147 del 21 ottobre 2021 (dep. 7 febbraio 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti in tema di tentativo di importazione di sostanze stupefacenti e della circostanza aggravante della ingente quantità in caso di cd. droga parlata.

Integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che - per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti - i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2017, n. 7806). Nondimeno, al fine di ritenere sussistente il delitto tentato, è necessario che il giudice chiarisca qual è il quadro probatorio di riferimento, essendo indispensabile che sia configurabile, una trattativa affidante in relazione al singolo episodio contestato, non bastando che risulti dai contatti fra gli interessati la mera possibilità dell'avvio di un'attività di fornitura (Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2019, n. 6180)

In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2020, n. 21377).

Si tratta di un principio che riflette quello più generale secondo il quale in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2 c.p.p. deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2020, n. 21377).

Dunque, per affermare la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità in caso di droga parlata è necessario - proprio perché manca il sequestro e la possibilità di accertamento - che il quadro probatorio offra elementi che possono essere valorizzati, dai quali possano ricavarsi notizie, per esempio, sul grado di purezza dello stupefacente trattato, o informazioni sul numero delle dosi ricavabili o comunque dati di quali desumere la riferibilità della partita trattata ad un'altra per cui vi è stato il sequestro, come accade quando cada sotto sequestro il campione del quantitativo oggetto della fornitura, di cui si ha notizia nelle captazioni.

Invero, deve tenersi presente che in tema di traffico di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della ingente quantità, prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, è configurabile anche nell'ipotesi del delitto tentato, quando sia possibile desumere con certezza dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, la condotta tipica avrebbe riguardato un quantitativo ingente di droga (Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 6021).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 192 c.p.p.
  • Art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309