Diritto processuale penale
Impugnazione
13 | 07 | 2021
Il regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento tra statuizioni interne ed esterne all’accordo delle parti
Giacomo Zurlo
La
sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 26740 del 25 novembre
2020 (dep. 13 luglio 2021) ha precisato i limiti all’impugnabilità della
sentenza di patteggiamento.
Le
Sezioni Unite, intervenute sulla ammissibilità del ricorso per Cassazione
avverso le statuizioni concernenti misure di sicurezza, personali o
patrimoniali, contenute nella sentenza di patteggiamento, alla luce dei limiti
all’impugnabilità di tale tipologia di decisione introdotti dall’art. 448,
comma 2-bis, c.p.p., hanno finito per ricostruire un
“sistema binario” d’impugnazione, a seconda che si tratti di statuizioni
interne o esterne all’accordo fra le parti (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2019,
n. 21368).
In
particolare, è stato così tracciato un discrimen
fra le statuizioni che recepiscono l’accordo negoziale presupposto dal
provvedimento e le statuizioni esterne al patto (c.d. accidentalia negotii) rispetto alle quali non vi sia stato alcun
accordo o alcuna espressa rinuncia.
Per
le prime, la sentenza deve ritenersi impugnabile negli stretti limiti di cui al
citato art. 448, comma 2-bis, rimanendo sempre salva la possibilità di
impugnare in caso di pena o misura di sicurezza illegale.
Quanto
alle statuizioni esterne al patto, le Sezioni Unite hanno invece riconosciuto
la possibilità di proporre ricorso per Cassazione ordinario ai sensi dell’art.
606 c.p.p., comprensivo anche della
possibilità di dedurre vizio di motivazione.
Non
è dunque revocabile in dubbio la scrutinabilità ex art. 606 c.p.p. dei motivi di doglianza proposti
avverso la statuizione concernente la confisca, quando quest’ultima sia esterna
all’accordo raggiunto dalle parti.
La
confisca, anche quella obbligatoria prevista dall’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, presuppone comunque una argomentata correlazione
eziologica tra il denaro, che si ritiene profitto o prodotto, e il reato che li
avrebbe generati; nesso non necessariamente ravvisabile con riguardo al delitto
di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non potendo il
denaro, in detto caso, ritenersi, di per sé, profitto dell’attività illecita
posta in essere (Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2013, n. 7074); né sono
confiscabili le medesime somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di
precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti
della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come
“strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato (Cass. pen.,
sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852; Cass. pen., sez IV, 19 settembre 2016, n.
40912).
Nel caso di specie, il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendosi limitato a rilevare che il denaro sequestrato all’imputato, malgrado le indicazioni giustificative offerte dall’imputato medesimo, dovesse ritenersi provento dell’attività di spaccio di stupefacente, unicamente in ragione del riscontrato taglio delle banconote. Aspetto, questo, che non elide il difetto di pertinenzialità rispetto al reato contestato e che, anche a volerne riconoscere la forza inferenziale rispetto ad una causale illecita, ben potrebbe correlarsi ad un’attività di spaccio diversa e ulteriore rispetto a quella di cui al reato di detenzione per il quale si procede.
Riferimenti Normativi: