libero accesso

Diritto processuale penale

Impugnazione

13 | 07 | 2021

Il regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento tra statuizioni interne ed esterne all’accordo delle parti

Giacomo Zurlo

La sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 26740 del 25 novembre 2020 (dep. 13 luglio 2021) ha precisato i limiti all’impugnabilità della sentenza di patteggiamento.

Le Sezioni Unite, intervenute sulla ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso le statuizioni concernenti misure di sicurezza, personali o patrimoniali, contenute nella sentenza di patteggiamento, alla luce dei limiti all’impugnabilità di tale tipologia di decisione introdotti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., hanno finito per ricostruire un “sistema binario” d’impugnazione, a seconda che si tratti di statuizioni interne o esterne all’accordo fra le parti (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2019, n. 21368).

In particolare, è stato così tracciato un discrimen fra le statuizioni che recepiscono l’accordo negoziale presupposto dal provvedimento e le statuizioni esterne al patto (c.d. accidentalia negotii) rispetto alle quali non vi sia stato alcun accordo o alcuna espressa rinuncia.

Per le prime, la sentenza deve ritenersi impugnabile negli stretti limiti di cui al citato art. 448, comma 2-bis, rimanendo sempre salva la possibilità di impugnare in caso di pena o misura di sicurezza illegale.

Quanto alle statuizioni esterne al patto, le Sezioni Unite hanno invece riconosciuto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione ordinario ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comprensivo anche della possibilità di dedurre vizio di motivazione.

Non è dunque revocabile in dubbio la scrutinabilità ex art. 606 c.p.p. dei motivi di doglianza proposti avverso la statuizione concernente la confisca, quando quest’ultima sia esterna all’accordo raggiunto dalle parti.

La confisca, anche quella obbligatoria prevista dall’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presuppone comunque una argomentata correlazione eziologica tra il denaro, che si ritiene profitto o prodotto, e il reato che li avrebbe generati; nesso non necessariamente ravvisabile con riguardo al delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non potendo il denaro, in detto caso, ritenersi, di per sé, profitto dell’attività illecita posta in essere (Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2013, n. 7074); né sono confiscabili le medesime somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato (Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852; Cass. pen., sez IV, 19 settembre 2016, n. 40912).

Nel caso di specie, il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendosi limitato a rilevare che il denaro sequestrato all’imputato, malgrado le indicazioni giustificative offerte dall’imputato medesimo, dovesse ritenersi provento dell’attività di spaccio di stupefacente, unicamente in ragione del riscontrato taglio delle banconote. Aspetto, questo, che non elide il difetto di pertinenzialità rispetto al reato contestato e che, anche a volerne riconoscere la forza inferenziale rispetto ad una causale illecita, ben potrebbe correlarsi ad un’attività di spaccio diversa e ulteriore rispetto a quella di cui al reato di detenzione per il quale si procede.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 240 c.p.
  • Art. 448 c.p.p.
  • Art. 606 c.p.p.
  • Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309