libero accesso

Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

01 | 03 | 2022

Il nostro ordinamento, ispirato a principi di trasparenza e responsabilità, non può ammettere la preclusione all’accesso sulle denunce, segnalazioni o esposti

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 1450 del 1° marzo 2022, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha esaminato i limiti consentiti nella disamina delle condizioni per il c.d. accesso difensivo (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4).

Nel caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e della pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell’ulteriore conclusione del giudizio. Ciò che compete all'Amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso. Ne consegue che l’Amministrazione non può subordinare l’accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria. Ciò in quanto il giudice dell’accesso non è e non deve essere il giudice della "pretesa principale" azionata o da azionare: respinge la pretesa se la stessa gli appaia platealmente infondata, temeraria, od emulativa e la accoglie negli altri casi, in quanto la trasparenza e l'ostensione degli atti è la regola, e la non ostensione è l'eccezione.

Nel caso di specie, seguendo anche le coordinate della citata plenaria (n. 4/2021), non sembra potersi ravvisare un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, avendo la società ricorrente indicato soprattutto nel danno all’immagine l’interesse da azionare in un eventuale giudizio.

D’altra parte, il nostro ordinamento, ispirato a principi di trasparenza e responsabilità, non può ammettere la preclusione all’accesso anche sugli esposti. Colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha dunque un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081). 

Al di fuori di particolari ipotesi, in cui il soggetto denunciante potrebbe essere esposto, in ragione dei rapporti con il soggetto denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, la tutela della riservatezza non può assumere un’estensione tale da includere il diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi. Il principio di trasparenza che informa l'ordinamento giuridico ed i rapporti tra consociati e pubblica amministrazione si frappone, infatti, ad una soluzione che impedisca all'interessato di conoscere i contenuti degli esposti e i loro autori, anche nel caso in cui i conseguenti accertamenti abbiano dato esito negativo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 97 Cost.
  • Art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241