Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
01 | 03 | 2022
Il nostro ordinamento, ispirato a principi di trasparenza e responsabilità, non può ammettere la preclusione all’accesso sulle denunce, segnalazioni o esposti
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 1450 del 1° marzo 2022, la quarta sezione del
Consiglio di Stato ha esaminato i limiti consentiti nella disamina delle
condizioni per il c.d. accesso difensivo (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo
2021, n. 4).
Nel caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla
ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e
della pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere
effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la
legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa
essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che
l’interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti
mediante l’accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della
documentazione ai fini dell’ulteriore conclusione del giudizio. Ciò che compete
all'Amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato
sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di
accesso è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto
con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende
perseguire per il tramite dell'accesso. Ne consegue che l’Amministrazione non
può subordinare l’accoglimento della domanda alla (propria) verifica della
proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria. Ciò in quanto il
giudice dell’accesso non è e non deve essere il giudice della "pretesa
principale" azionata o da azionare: respinge la pretesa se la stessa gli
appaia platealmente infondata, temeraria, od emulativa e la accoglie negli
altri casi, in quanto la trasparenza e l'ostensione degli atti è la regola, e
la non ostensione è l'eccezione.
Nel caso di specie, seguendo anche le coordinate della citata
plenaria (n. 4/2021), non sembra potersi ravvisare un generico riferimento a
non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, avendo la società
ricorrente indicato soprattutto nel danno all’immagine l’interesse da azionare
in un eventuale giudizio.
D’altra parte, il nostro ordinamento, ispirato a principi di trasparenza e responsabilità, non può ammettere la preclusione all’accesso anche sugli esposti. Colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha dunque un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081).
Al di fuori di particolari ipotesi, in cui il soggetto denunciante potrebbe essere esposto, in ragione dei rapporti con il soggetto denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, la tutela della riservatezza non può assumere un’estensione tale da includere il diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi. Il principio di trasparenza che informa l'ordinamento giuridico ed i rapporti tra consociati e pubblica amministrazione si frappone, infatti, ad una soluzione che impedisca all'interessato di conoscere i contenuti degli esposti e i loro autori, anche nel caso in cui i conseguenti accertamenti abbiano dato esito negativo.
Riferimenti Normativi: