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Diritto amministrativo

Processo amministrativo

13 | 07 | 2021

L'Adunanza Plenaria sui criteri di determinazione della competenza territoriale nel giudizio amministrativo

Cristina Tonola

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza del 13 luglio 2021, n. 13, intervenendo in relazione alla portata e all’applicazione dei criteri di competenza territoriale nell’ambito del giudizio amministrativo, ha indicato il giudice territorialmente competente a conoscere dell’impugnazione del provvedimento prefettizio che dichiara inammissibile una domanda di concessione di cittadinanza italiana.

Nel diritto processuale, la competenza attiene ai rapporti tra uffici giudiziari appartenenti alla medesima giurisdizione, ognuno investito di una certa “frazione di giurisdizione”, secondo il riparto stabilito dal legislatore.La pedissequa applicazione delle norme sull’attribuzione della giurisdizione e della competenza permette, in tal modo, di individuare quel “giudice naturale precostituito per legge”, dal quale, ai sensi dell’art. 25 Cost., nessuno può essere distolto. Più in particolare, a differenza del processo civile – che conosce tre criteri di attribuzione della competenza –, il processo amministrativo fa riferimento, in generale, a due soli parametri: la competenza territoriale e quella funzionale, entrambi espressamente definiti “inderogabili”. Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 segue, dunque, una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato ma, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 settembre 2012, n. 33; Ad. Plen. 19 novembre 2012, n. 34; sez. III, 24 marzo 2014, n. 1383). Tale conclusione si evince dalla parola “comunque” inserita nel secondo periodo della norma richiamata, atta a indicare che si deve avere riguardo, per individuare il T.A.R. competente per territorio, in primo luogo all'efficacia dell'atto: se questa è limitata ad una determinata Regione, sarà competente il T.A.R. competente per tale Regione.

Ne segue che, qualora un provvedimento emanato da un’autorità periferica avente sede nella circoscrizione di un T.A.R. esplichi i propri effetti limitatamente ad un solo e diverso ambito territoriale, sarà il tribunale nel cui ambito territoriale si esplicano tali effetti ad essere investito della relativa competenza e non il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità emanante, secondo il sopra citato criterio dell’efficacia spaziale del provvedimento impugnato. Soltanto per gli atti emanati da un’autorità periferica aventi efficacia non limitata ad un preciso ambito territoriale (e, dunque, aventi efficacia ultraregionale, intesa come non limitabile alla circoscrizione di una singola Regione) riprenderà vigore il criterio della sede dell’autorità emanante, al pari degli atti statali non limitabili territorialmente quoad effectum, così come esplicita l’art. 13, comma 3, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

La ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, D.L.vo cit, è indubbiamente quella di temperare il c.d. criterio della sede, radicando, secondo un più generale principio di prossimità, che costituisce corollario del principio di difesa ex art. 24 Cost., e secondo la logica di decentramento della giurisdizione amministrativa di cui all’art. 125 Cost., la competenza territoriale del tribunale periferico in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un tribunale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale di un altro tribunale.

Conseguentemente e in concreto, nel caso di ricorso proposto avverso il decreto di inammissibilità dell’istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è competente il T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’organo periferico emanante. Non si è, infatti, al cospetto di un provvedimento di diniego della cittadinanza emanato da un organo centrale avente efficacia erga omnes, ma di una decisione prefettizia di inammissibilità che, in quanto tale, si inserisce nell’iter amministrativo determinandone l’arresto ed esaurendosi sul piano procedimentale (non comportando, peraltro, la preclusione della possibilità, per l’interessato, di ripresentare la domanda anche il giorno successivo all’adozione del decreto), e dunque con efficacia non esorbitante la circoscrizione territoriale della Regione in cui ha sede l’organo periferico emanante.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 24 Cost.
  • Art. 25 Cost.
  • Art. 125 Cost.
  • Art. 13, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)