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Diritto processuale penale

Impugnazione

13 | 07 | 2021

I limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. (c.d. concordato in appello)

Giulia Faillaci

Con ordinanza n. 26706 del 10 giugno 2021 (dep. 13 luglio 2021), la settima sezione della Corte di Cassazione ha indicato i limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. (c.d. concordato in appello).

Tale istituto, introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103, ammette la possibilità per le parti di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi e risponde all’esigenza deflattiva del contenzioso penale, attraverso l’introduzione di una previsione di giustizia “negoziata”.

Per ciò che riguarda specificamente il ricorso per cassazione, il nuovo comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p. prevede che la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p..

La modifica legislativa, quindi, non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano: le uniche doglianze proponibili, quindi, sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello e all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta.

Né una disciplina differente sussisteva nel regime del patteggiamento in appello previgente e poi abrogato dal D.L.vo. 23 maggio 2008, n. 92: secondo l'orientamento consolidato della Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'abrogato art. 599, comma 4, c.p.p., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata – mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Cass. pen., Sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5466).

Nell'applicazione del nuovo concordato in appello è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si traducano nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Cass. pen., sez. II, 23 ottobre 2019, n. 944; Cass. pen., sez. II, 1° giugno 2018, n. 30990).

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con la sola eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Cass. pen., sez. VI, 4 luglio 2019, n. 41254).

Tale inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. 

La Suprema Corte, in conclusione, ha ribadito i principi affermati in relazione al perimetro applicativo del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cit., che lo limitano ai soli motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice escludendo la rilevanza dei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 129 c.p.p.
  • Art. 599 c.p.p.
  • Art. 599-bis c.p.p.
  • Art. 610 c.p.p.
  • D.L.vo 23 maggio 2008, n. 92
  • L. 23 giugno 2017, n. 103