Diritto processuale penale
Impugnazione
13 | 07 | 2021
I limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. (c.d. concordato in appello)
Giulia Faillaci
Con ordinanza n. 26706 del 10 giugno 2021 (dep. 13 luglio
2021), la settima sezione della Corte di Cassazione ha indicato i limiti del ricorso
per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. (c.d. concordato
in appello).
Tale istituto, introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103, ammette
la possibilità per le parti di concordare sull'accoglimento, in tutto o in
parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi e
risponde all’esigenza deflattiva del contenzioso penale, attraverso l’introduzione
di una previsione di giustizia “negoziata”.
Per ciò che riguarda specificamente il ricorso per cassazione,
il nuovo comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p. prevede che la corte dichiara senza formalità
di procedura l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma
dell'art. 599-bis c.p.p..
La modifica legislativa, quindi, non ha previsto per il concordato
in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per
esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano: le uniche doglianze
proponibili, quindi, sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza
rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in
appello e all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di
appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano
alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità
della sanzione inflitta.
Né una disciplina differente sussisteva nel regime del patteggiamento
in appello previgente e poi abrogato dal D.L.vo. 23 maggio 2008, n. 92: secondo
l'orientamento consolidato della Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello,
ai sensi dell'abrogato art. 599, comma 4, c.p.p., le parti esercitano il potere
dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale
liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice,
non può essere unilateralmente modificato – salva l'ipotesi di illegalità della
pena concordata – mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione
(Cass. pen., Sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5466).
Nell'applicazione del nuovo concordato in appello è stato
ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex
art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà
della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore
generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, inammissibili,
invece, le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle
condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi attinenti alla
determinazione della pena che non si traducano nella illegalità della sanzione
inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella
prevista dalla legge (Cass. pen., sez. II, 23 ottobre 2019, n. 944; Cass. pen.,
sez. II, 1° giugno 2018, n. 30990).
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione
volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo
delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel
successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a
questione rilevabile di ufficio, con la sola eccezione dell'irrogazione di una
pena illegale (Cass. pen., sez. VI, 4 luglio 2019, n. 41254).
Tale inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La Suprema Corte, in conclusione, ha ribadito i principi affermati in relazione al perimetro applicativo del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cit., che lo limitano ai soli motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice escludendo la rilevanza dei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta.
Riferimenti Normativi: