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Diritto processuale penale

Misure cautelari

13 | 07 | 2021

Il principio del ne bis in idem in relazione ai provvedimenti di sequestro o di confisca di uno stesso bene

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 26748 del 10 giugno 2021 (dep. 13 luglio 2021), la sesta sezione della Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito di applicazione del ne bis in idem con riferimento ai provvedimenti di sequestro e di confisca aventi ad oggetto un medesimo bene.

Come noto, il brocardo latino ne bis in idem – che si traduce, letteralmente, in “non due volte per la stessa cosa” e che trova espressione nell’ordinamento all’interno dell’art. 649 c.p.p. – costituisce un principio di civiltà giuridica che garantisce che non possa svolgersi, per uno stesso fatto, un nuovo procedimento nei confronti di un imputato – prosciolto o condannato – già giudicato in via definitiva. Tale principio si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti di uno stesso soggetto e non anche alla duplicazione di procedimenti di sequestro o confisca di uno stesso bene in relazione a fatti diversi o nei confronti di soggetti diversi (Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2018, n. 48395).

In altri termini, il divieto in parola non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, possa essere sottoposto in distinti procedimenti penali a diversi provvedimenti di sequestro o di confisca, perché le esigenze cautelari o quelle sanzionatorie trovano autonoma espressione in ciascun giudizio. Risulta, difatti, del tutto fisiologico che uno stesso bene possa essere sottoposto a sequestro o a confisca in distinti procedimenti o in relazione a posizioni diverse, perché le esigenze cautelari o sanzionatorie possono trovare autonoma ed eterogenea espressione nell'ambito di ciascuno di essi.

Nel caso di specie, infatti, i giudici hanno ritenuto che nessuna violazione del principio del ne bis in idem fosse ravvisabile in riferimento al provvedimento ablativo oggetto d'impugnazione emesso in relazione alla posizione di soggetti diversi, perché adottato sulla scorta di un'autonoma valutazione del fumus commissi delicti.

Del resto, costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’annullamento di un provvedimento di sequestro per meri motivi formali non comporta alcuna preclusione processuale e non impedisce che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni e nei confronti dei medesimi soggetti, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi (Cass. pen., sez. III, 5 novembre 2019, n. 9972; Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2015, n. 2276).

Ciò è coerente, peraltro, con la giurisprudenza della Corte in tema di "giudicato cautelare", secondo cui solo la misura disposta per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona non può essere reiterata, una volta annullata, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale e sempre che il primo annullamento abbia attinto al merito della contestazione (per quanto limitata sia la valutazione del merito nell'ambito delle misure cautelari reali) e non preso atto esclusivamente di vizi formali dell'atto.

Analoghi principi sono stati affermati per le misure di prevenzione, in relazione alle quali, stante la natura della decisione che le applica – inidonea a determinare un giudicato in senso proprio – nessuna preclusione sussiste a che, annullato per vizi formali un decreto di confisca, si instauri, in costanza di esecuzione di una misura di prevenzione personale, una nuova procedura di sequestro e confisca sui medesimi beni oggetto del provvedimento annullato (Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 2019, n. 41735). 

Per questo, conclude la Suprema Corte, il principio di ne bis in idem non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, possa essere sottoposto a diversi provvedimenti di sequestro o di confisca – perché le esigenze cautelari o quelle sanzionatorie trovano autonoma espressione in ciascun giudizio – né, tantomeno, una preclusione all’emanazione di un nuovo provvedimento di sequestro può essere individuata nell’annullamento, per meri motivi formali, del provvedimento precedentemente emanato avente lo stesso oggetto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 649 c.p.p.