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Diritto processuale penale

Prove

13 | 07 | 2021

L’utilizzabilità degli esiti captativi a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 26752 del 16 giugno 2021 (dep. 13 luglio 2021), la sesta sezione della Corte di Cassazione è tornata sulla utilizzabilità degli esiti delle captazioni.

Dopo aver preliminarmente ricordato la regola generale in materia di ripartizione dell’onere probatorio – secondo cui è compito della parte che eccepisce con il ricorso per cassazione l'inutilizzabilità di atti processuali chiarire, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2009, n. 23868) –, ha chiarito, con specifico riferimento agli esiti delle captazioni, che la diversa qualificazione giuridica del fatto, riconosciuta nella fase successiva all'esecuzione delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, non rientra tra le cause di inutilizzabilità degli esiti captativi (Cass. pen., sez. I, 19 maggio 2010, n. 24163).

Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza il fatto che, al termine delle indagini, il pubblico ministero che abbia diversamente qualificato la condotta non determina la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni: da un lato, perché le cause di inutilizzabilità sono tassativamente indicate dall'art. 271 c.p.p. e la diversa qualificazione giuridica nella fase successiva all'esecuzione delle operazioni non rientra tra queste (Cass. pen., sez. I, 19 marzo 2021, n. 12749); dall’altro, perché è la stessa ratio del mezzo delle intercettazioni a condurre verso tale soluzione, essendo queste destinate a essere impiegate nella fase iniziale delle indagini, in un quadro indiziario necessariamente incompleto e con una qualificazione giuridica delle fattispecie di reato ipotizzate suscettibile di essere messa a punto all'esito dell'attività di indagine (Cass. pen., sez VI, 20 ottobre 2009, n. 50072).

Tale regola è, peraltro, applicabile anche nella ipotesi della utilizzazione degli esiti delle intercettazioni in un procedimento diverso (Cass. pen., sez. VI, 24 giugno 2005, n. 33751; Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2009, n. 19852).

Questa linea interpretativa non risulta smentita dalla sentenza delle Sezioni Unite “Cavallo”, che, essendo intervenute in materia di captazioni, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 c.p.p. e quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2019, n. 51). 

Quindi, concludono i giudici di legittimità, nell'ipotesi in cui una intercettazione venga ritualmente e legittimamente disposta con riferimento al reato per il quale si procede e poi l'imputazione venga mutata in altra, la prova acquisita è utilizzabile perché il divieto previsto dall'art. 271 c.p.p. è imposto soltanto con riferimento ai provvedimenti adottati in casi non consentiti; la medesima regola opera anche applicata per l'ipotesi della acquisizione e utilizzazione, ex art. 270, comma 1, c.p.p., dei risultati di intercettazioni disposte in diverso procedimento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 12 c.p.p.
  • Art. 270 c.p.p.
  • Art. 271 c.p.p.