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Diritto processuale penale

Giudizio

11 | 06 | 2021

Alle Sezioni Unite la questione del diritto dell’imputato agli arresti domiciliari di essere tradotto in udienza anche in assenza di sua richiesta

Sonia Grassi

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23147 dell’11 giugno 2021, ha rimesso alle sezioni unite la questione se la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integri un legittimo impedimento a comparire e precluda la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione.

In ordine alla questione della sussistenza o meno di un onere, a carico del detenuto per altra causa, di comunicazione del proprio status al giudice del processo in corso, esistente un contrasto nella giurisprudenza della Corte di legittimità: ed invero, le Sezioni unite, con la sentenza n. 37483 del 26 settembre 2006, hanno avuto modo di chiarire, in particolare, che costituisce legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione.

In altre parole, l'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso (Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2013, n. 2300; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2014, n. 19130; Cass. pen., sez. II, 10 febbraio 2016, n.).

Secondo una differente opzione interpretativa, è onere dell'imputato, regolarmente citato in stato di libertà e dichiarato contumace, segnalare tempestivamente al giudice il suo sopravvenuto stato di detenzione, se non desumibile dagli atti né altrimenti comunicato, e la sua volontà di prendere parte al giudizio, non potendo egli, in caso contrario, invocare "a posteriori" la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per non aver potuto partecipare al processo (Cass. pen., sez. II, 22 marzo 2019, n. 27817; Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2017, n. 30258;  Cass. pen., sez. II, 9 aprile 2015, n. 17810).

La sesta sezione della Corte di Cassazione ha investito le Sezioni Unite anche dell’ulteriore questione riguardante l’equiparazione del trattamento per i soggetti ristretti in carcere a quello per i soggetti la cui libertà personale è comunque vincolata, sussistendo, anche in relazione a tale ulteriore tematica, un contrasto in giurisprudenza: un primo indirizzo ritiene che il sopravvenuto stato di detenzione, anche non in carcere, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e precluda la celebrazione del giudizio, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione e ciò in quanto, in difetto di una previsione normativa in tal senso e in considerazione dell'eccezionalità del rito contumaciale per cui le relative norme devono intendersi di stretta interpretazione, non è configurabile a carico del detenuto, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

A tale orientamento se ne contrappone un altro, numericamente prevalente, secondo cui sussiste invece l'onere in capo all'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa di chiedere tempestivamente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario. L'assunto costitutivo di tale indirizzo è che la situazione dell'imputato in custodia intramuraria è radicalmente differente da quella dell'imputato agli arresti domiciliari. Per la comparsa in udienza del primo, infatti, incombe al giudice procedente emettere l'ordine di traduzione, mentre per l'intervento del secondo è sufficiente l'autorizzazione del giudice che ha emesso il provvedimento (che normalmente non coincide con il giudice che procede), autorizzazione che (benché dovuta) non potrà intervenire in assenza di una manifestazione di volontà da parte dell'interessato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 284 c.p.p.
  • Art. 420-ter c.p.p.