Diritto processuale penale
Giudizio
11 | 06 | 2021
Alle Sezioni Unite la questione del diritto dell’imputato agli arresti domiciliari di essere tradotto in udienza anche in assenza di sua richiesta
Sonia Grassi
La sesta sezione della Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 23147 dell’11 giugno 2021, ha rimesso alle
sezioni unite la questione se la restrizione dell'imputato agli arresti
domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata
solo in udienza, integri un legittimo impedimento a comparire e precluda la
celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato avrebbe
potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile
per la traduzione.
In ordine alla questione della
sussistenza o meno di un onere, a carico del detenuto per altra causa, di
comunicazione del proprio status al giudice del processo in corso, esistente un
contrasto nella giurisprudenza della Corte di legittimità: ed invero, le
Sezioni unite, con la sentenza n. 37483 del 26 settembre 2006, hanno avuto modo
di chiarire, in particolare, che costituisce legittimo impedimento la detenzione
dell'imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto
comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la
traduzione.
In altre parole, l'imputato, già
citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e
detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non
ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza,
ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti
la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di
partecipare allo stesso (Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2013, n. 2300; Cass.
pen., sez. IV, 14 ottobre 2014, n. 19130; Cass. pen., sez. II, 10 febbraio
2016, n.).
Secondo una differente opzione
interpretativa, è onere dell'imputato, regolarmente citato in stato di libertà
e dichiarato contumace, segnalare tempestivamente al giudice il suo
sopravvenuto stato di detenzione, se non desumibile dagli atti né altrimenti
comunicato, e la sua volontà di prendere parte al giudizio, non potendo egli,
in caso contrario, invocare "a posteriori" la rinnovazione
dell'istruttoria dibattimentale in appello per non aver potuto partecipare al
processo (Cass. pen., sez. II, 22 marzo 2019, n. 27817; Cass. pen., sez. II, 14
marzo 2017, n. 30258; Cass. pen., sez. II,
9 aprile 2015, n. 17810).
La sesta sezione della Corte di
Cassazione ha investito le Sezioni Unite anche dell’ulteriore questione riguardante
l’equiparazione del trattamento per i soggetti ristretti in carcere a quello
per i soggetti la cui libertà personale è comunque vincolata, sussistendo,
anche in relazione a tale ulteriore tematica, un contrasto in giurisprudenza: un
primo indirizzo ritiene che il sopravvenuto stato di detenzione, anche non in
carcere, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e precluda
la celebrazione del giudizio, anche quando risulti che l'imputato medesimo
avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in
tempo utile per la traduzione e ciò in quanto, in difetto di una previsione
normativa in tal senso e in considerazione dell'eccezionalità del rito
contumaciale per cui le relative norme devono intendersi di stretta
interpretazione, non è configurabile a carico del detenuto, a differenza di
quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione
dell'impedimento.
A tale orientamento se ne contrappone
un altro, numericamente prevalente, secondo cui sussiste invece l'onere in capo
all'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa di chiedere
tempestivamente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo
necessario. L'assunto costitutivo di tale indirizzo è che la situazione
dell'imputato in custodia intramuraria è radicalmente differente da quella
dell'imputato agli arresti domiciliari. Per la comparsa in udienza del primo,
infatti, incombe al giudice procedente emettere l'ordine di traduzione, mentre per
l'intervento del secondo è sufficiente l'autorizzazione del giudice che ha
emesso il provvedimento (che normalmente non coincide con il giudice che
procede), autorizzazione che (benché dovuta) non potrà intervenire in assenza
di una manifestazione di volontà da parte dell'interessato.
Riferimenti Normativi: