Diritto processuale penale
Indagini preliminari
22 | 02 | 2022
La Consulta sull’arresto obbligatorio di chi è colto in flagranza del delitto di tentato furto aggravato dall’uso di violenza sulle cose
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 41 del 22 febbraio 2022, la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p., sollevate, in
riferimento agli artt. 13 e 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede
l’arresto obbligatorio di chi è colto in flagranza del delitto di tentato
furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma
1, n. 2), prima ipotesi, c.p., salvo che ricorra la circostanza attenuante di
cui all’art. 62, comma 1, n. 4), c.p..
Secondo la Consulta, il rimettente ha valorizzato la
circostanza che per il reato di cui all’art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p.,
non è consentita, in considerazione del massimo edittale, l’adozione della
misura della custodia cautelare in carcere, desumendo da tale rilievo una
violazione dei principi di cui all’art. 13 Cost., poiché la misura precautelare
provvisoria dell’arresto è obbligatoria in un caso in cui non è possibile la
sua conversione ope iudicis nella
custodia cautelare in carcere; ha omesso, tuttavia, di considerare che, poiché
il reato di tentato furto aggravato dall’uso di violenza sulle cose (artt. 56 e
625, comma 1, n. 2, cod. pen.) è punito con la pena della reclusione pari nel
massimo a quattro anni, ad esso sono applicabili tutte le misure coercitive
(art. 280, comma 1, c.p.p.), compresa quella degli arresti domiciliari (art.
274, comma 1, lett. c, c.p.p.), con esclusione, quindi, della sola custodia
cautelare in carcere. Tale esclusione, tuttavia, non fa venire meno le
condizioni in base alle quali, nella giurisprudenza di legittimità, la
restrizione della libertà personale disposta dall’autorità di pubblica
sicurezza è costituzionalmente compatibile, essendo la misura precautelare
suscettibile di trasformazione in una misura cautelare coercitiva, ancorché non
di tipo carcerario; all’arresto in flagranza, peraltro, consegue, di norma, il
giudizio direttissimo (artt. 449, comma 1, e 558, comma 1, c.p.p.) e quindi è
possibile pervenire con immediatezza all’accertamento della responsabilità
penale dell’imputato.
Quanto al denunciato contrasto con l’art. 3 Cost., per l’ipotizzata manifesta irragionevolezza della disposizione censurata, appare evidente l’intenzione del rimettente di sindacare la scelta normativa che prevede l’arresto obbligatorio in ipotesi di tentato furto aggravato per la violenza sulle cose, non correlato ad un danno di speciale tenuità, ingerendosi nella valutazione operata dal legislatore, in ragione delle avvertite speciali esigenze di tutela della collettività, con l’elenco dei delitti passibili di arresto obbligatorio dettato dal comma 2 dell’art. 380 c.p.p., chiedendo alla Consulta di affermare che si tratterebbe di fattispecie criminosa non idonea a generare un pericolo per l’incolumità delle persone. La prospettazione del giudice a quo si colloca ben al di fuori dei criteri guida del sindacato di legittimità costituzionale sulle ipotesi legislative di restrizioni della libertà personale disposte dall’autorità di polizia, secondo le indicazioni contenute essenzialmente nelle sentenze n. 223 del 2004 e n. 305 del 1996; indicazioni che, come si è visto, sono correlate alla natura servente delle misure precautelari rispetto a quelle cautelari personali. D’altra parte, come evidenziato dalla sentenza n. 137 del 2020, la determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, ai sensi dell’art. 13, terzo comma, Cost. – e segnatamente di quelli in cui l’arresto può essere effettuato anche in deroga ai limiti edittali previsti in via generale dall’art. 380, comma 1, c.p.p. – rientra in un ambito caratterizzato dalla discrezionalità legislativa (in tal senso, vedi anche sentenza n. 188 del 1996 e ordinanza n. 187 del 2001), sindacabile – tanto più quando vengano in considerazione scelte legislative limitative della libertà personale – in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà. Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie, tenuto conto che all’arresto obbligatorio potrà procedersi solo quando non ricorra la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità: l’art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p., infatti, già di per sé non opera allorché sia possibile desumere ragionevolmente, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. Eccede, peraltro, dall’ambito del presente giudizio ogni considerazione in ordine alle determinazioni dei giudici comuni quanto alle condizioni di applicabilità dell’attenuante di cui al citato art. 62, comma 1, n. 4), c.p.. Le conclusioni raggiunte non sono revocate in dubbio con riguardo alla prospettata irragionevolezza della disposizione censurata, che, nella argomentazione del rimettente, discenderebbe dalla possibile operatività della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. per chi sia imputato del delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, ove non ricorra l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4), c.p..
L’applicazione dell’esimente della tenuità del fatto, invero, postula una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo; valutazione, questa, riservata al giudice della cognizione all’esito del relativo giudizio ed estranea ai profili che vengono in rilievo in sede di convalida dell’arresto e di successiva, eventuale applicazione di una misura cautelare coercitiva.
Riferimenti Normativi: