libero accesso

Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

13 | 07 | 2021

I limiti al diritto di accesso alle informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali

Emiliano Chioffi

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 13 luglio 2021, n. 5286, ha chiarito i limiti entro i quali può essere esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle ipotesi in cui vi siano informazioni concernenti eventuali segreti tecnici o commerciali.

L’art. 24, comma 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, garantisce ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi che siano necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici: laddove poi si tratti di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020 n. 64).

La legge non pone una regola di esclusione – dell’esercizio del diritto di accesso in relazione ai documenti dell’offerta inerenti ai segreti tecnici e commerciali dell’offerente – basata su una presunzione assoluta valevole ex ante, ma impone un valutazione in concreto dei motivi addotti a difesa del segreto, per modo che possa non essere preclusivamente vulnerato l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto ai sensi dell’art. 53, ultimo capoverso, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50.

Del resto l’accesso, nella materia dei contratti pubblici, è strettamente legato alla sola esigenza di difesa in giudizio, previsione, questa, più restrittiva rispetto a quella dell’art. 24, comma 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, che contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso, ove necessario, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121).

Ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, i giudici amministrativi, dando continuità ad un recente orientamento della sesta sezione (Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6463) hanno stabilito che la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241
  • Art. 60, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196
  • Art. 116, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104
  • Art. 53, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50