Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
13 | 07 | 2021
I limiti al diritto di accesso alle informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali
Emiliano Chioffi
La
terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 13 luglio 2021, n. 5286,
ha chiarito i limiti entro i quali può essere esercitato il diritto di accesso
ai documenti amministrativi nelle ipotesi in cui vi siano informazioni
concernenti eventuali segreti tecnici o commerciali.
L’art.
24, comma 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, garantisce ai richiedenti l’accesso ai
documenti amministrativi che siano necessari per curare o difendere i propri
interessi giuridici: laddove poi si tratti di documenti contenenti dati
sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60, D.L.vo 30
giugno 2003, n. 196.
Secondo
un consolidato orientamento giurisprudenziale, al fine di esercitare il diritto
di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o
commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela
dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da
riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di
utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio (Cons. Stato, sez. V, 7
gennaio 2020 n. 64).
La
legge non pone una regola di esclusione – dell’esercizio del diritto di accesso
in relazione ai documenti dell’offerta inerenti ai segreti tecnici e
commerciali dell’offerente – basata su una presunzione assoluta valevole ex
ante, ma impone un valutazione in concreto dei motivi addotti a difesa del
segreto, per modo che possa non essere preclusivamente vulnerato l’accesso al
concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione
alla procedura di affidamento del contratto ai sensi dell’art. 53, ultimo
capoverso, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50.
Del
resto l’accesso, nella materia dei contratti pubblici, è strettamente legato
alla sola esigenza di difesa in giudizio, previsione, questa, più restrittiva
rispetto a quella dell’art. 24, comma 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, che
contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso, ove
necessario, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale (Cons.
Stato, sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121).
Ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i giudici amministrativi, dando continuità ad un recente orientamento della sesta sezione (Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6463) hanno stabilito che la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia.
Riferimenti Normativi: