Diritto penale
Reati in generale
21 | 02 | 2022
La circostanza aggravante della «minorata difesa» in «tempo di notte»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 5852 del 21 gennaio 2022 (dep. 21 febbraio
2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni
aspetti fondamentali in merito alla circostanza aggravante della cd. minorata
difesa.
Secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini
dell'integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui
l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono
essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti
a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento
- in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente,
l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del
reato.
La commissione del reato "in tempo di notte" può
configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la
prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate
e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a
neutralizzare il predetto effetto. (Cass. pen.,
sez. un., 15 luglio 2021, n. 40275).
Per giungere ai dicta predetti, il massimo Consesso ha
disegnato un percorso valutativo che prende le mosse dalla massima di
esperienza secondo cui, di notte, cala l'oscurità e le strade sono poco
illuminate, le persone sono dedite al riposo, la maggior parte delle attività
cessa e, di conseguenza, le strade e gli uffici sono molto meno frequentati;
inoltre la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere
soccorso.
Ne consegue che si tratta di un tempo astrattamente idoneo ad inibire le possibilità di difesa della vittima; ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), c.p., in quanto occorre accertare altresì che, in concreto, si sia realizzata un'obiettiva agevolazione dell'azione del reo, verificando: se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del locus commissí delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); a questo riguardo, è interessante rilevante come le Sezioni Unite abbiano escluso che, oltre al tempo di notte, debbano concorrere altre circostanze diverse, imponendo, invece, una verifica tutta interna a detto tempo ed alle sue caratteristiche; se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo; se l'autore del fatto abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, verifica soggettiva che ben può essere limitata alla constatazione dell'inevitabile consapevolezza dell'avere agito in tempo di notte, in condizioni di effettiva minorata difesa per la vittima e le pubbliche autorità.
Riferimenti Normativi: