libero accesso

Diritto penale

Reati in generale

21 | 02 | 2022

La circostanza aggravante della «minorata difesa» in «tempo di notte»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 5852 del 21 gennaio 2022 (dep. 21 febbraio 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in merito alla circostanza aggravante della cd. minorata difesa.

Secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato.

La commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. (Cass. pen., sez. un., 15 luglio 2021, n. 40275).

Per giungere ai dicta predetti, il massimo Consesso ha disegnato un percorso valutativo che prende le mosse dalla massima di esperienza secondo cui, di notte, cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate, le persone sono dedite al riposo, la maggior parte delle attività cessa e, di conseguenza, le strade e gli uffici sono molto meno frequentati; inoltre la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso.

Ne consegue che si tratta di un tempo astrattamente idoneo ad inibire le possibilità di difesa della vittima; ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), c.p., in quanto occorre accertare altresì che, in concreto, si sia realizzata un'obiettiva agevolazione dell'azione del reo, verificando: se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del locus commissí delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); a questo riguardo, è interessante rilevante come le Sezioni Unite abbiano escluso che, oltre al tempo di notte, debbano concorrere altre circostanze diverse, imponendo, invece, una verifica tutta interna a detto tempo ed alle sue caratteristiche; se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo; se l'autore del fatto abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, verifica soggettiva che ben può essere limitata alla constatazione dell'inevitabile consapevolezza dell'avere agito in tempo di notte, in condizioni di effettiva minorata difesa per la vittima e le pubbliche autorità.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 61 c.p.