Diritto processuale civile
Disposizioni generali
21 | 02 | 2022
Le Sezioni Unite sulle contestazioni e sui rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio
Giovanna Spirito
Con sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022, le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno osservato che, con le modifiche apportate agli
artt. 191 e 195 c.p.c., il legislatore ha inteso procedimentalizzare in
particolare lo svolgimento della consulenza tecnica, ispirandosi anche alle
prassi formatesi in vigenza della precedente disciplina, miranti alla
concentrazione delle attività dell'ausiliare, con conseguente accelerazione del
relativo iter, nell'ottica di una riduzione dei tempi del processo (la cui
irragionevole durata poteva attribuirsi spesso anche alle disposte rinnovazioni
delle C.T.U. e alle chiamate a chiarimenti del consulente a seguito delle
censure mosse delle parti), nonché ad una piena esplicazione del principio del
c.d. contraddittorio tecnico. Ed infatti, alla luce delle richiamate
disposizioni, il giudice deve ora - ai sensi dell'art. 191 c.p.c. - già con
l'ordinanza di nomina formulare i quesiti cui l'ausiliare deve rispondere; in
tal modo, all'udienza fissata per il giuramento, le parti e lo stesso
consulente possono interloquire sulle richieste del giudice relative al
contenuto del quesito.
Il nuovo comma 3 dell'art. 195 c.p.c. prevede che all'atto del conferimento dell'incarico, il giudice fissi tre termini, anteriori all'udienza successiva; nel primo termine, il consulente deve trasmettere alle parti la relazione; nel secondo, le parti possono svolgere le deduzioni sulla consulenza; nell'ultimo il consulente può controdedurre alle deduzioni di parte. In tal modo, all'udienza successiva al deposito della relazione, il giudice può disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente; così, egli, all'udienza successiva al deposito della relazione, conosce i rilievi delle parti avverso i risultati degli accertamenti peritali nonché le repliche e le controdeduzioni dell'ausiliare ed è, quindi, posto in grado di esercitare tempestivamente i poteri attribuitigli dall'art. 196 c.p.c., ossia di valutare la necessità o l'opportunità - qualora ritenesse fondate le critiche mosse dalle parti all'elaborato del C.T.U. - decidere immediatamente se procedere a chiedere chiarimenti a consulente nominato, disporre una rinnovazione della consulenza, oppure sostituire il consulente d'ufficio, avendo a disposizione gli elementi necessari per compiere siffatta valutazione. A loro volta, le parti sono messe nella condizione di conoscere preventivamente il contenuto della consulenza e, nei termini come scanditi nell'ordinanza, svolgere deduzioni e muovere eventuali censure.
Al termine, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. E ancora, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il nove/lato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. Ed infine, qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.
Riferimenti Normativi: