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Diritto civile

Tutela dei Diritti

18 | 02 | 2022

I criteri per il computo dello spazio vitale minimo in mancanza del quale la detenzione è da presumersi inflitta in condizioni inumane

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 5441 del 18 febbraio 2022, la sesta sezione, terza sottosezione, è intervenuta sulla questione del computo dello spazio vitale minimo in mancanza del quale la detenzione è da presumersi inflitta in condizioni inumane. 

Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte Edu (con sentenza dell'8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia), quando il detenuto in una cella collettiva non possa disporre singolarmente di almeno 3 mq. di superficie, detraendo l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini (v. ex aliis Cass. 2 luglio 2018, n. 17277; 18 giugno 2018, n. 15923; 24 maggio 2018, n. 12955; 20 febbraio 2018, n. 4096); dal calcolo della superficie va espunto lo spazio del letto sia «a castello» che singolo, essendo in entrambi i casi compromesso il «movimento» del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal «movimento», il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente «libero» (Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2020, n. 6551; Cass. pen. 14 marzo 2017, n. 12338; v., conformi fra le tante in ordine ai letti, Cass. 21 gennaio 2020, n. 1170; 10 ottobre 2019, n. 25408; 26 giugno 2019, n. 17048; 25 giugno 2019, n. 16896; 15 febbraio 2019, n. 4561; 20 febbraio 2018, n. 4096).

Qualora la superficie utilizzabile sia inferiore ai 3 mq. sussiste la «forte presunzione» della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, tuttavia vincibile, alla luce della giurisprudenza della Corte Edu (sentenza del 20 ottobre 2016, Grande Camera, Mursic c. Croazia, § 135), attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattori compensativi che si individuano nella brevità della restrizione carceraria, nell'offerta di attività da svolgere in spazi ampi all'esterno della cella, nell'assenza di aspetti negativi relativi ai servizi igienici e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione (Cass. pen. 13 marzo 2017, n. 11980; Cass. pen. 13 dicembre 2016, n. 52819). L'onere di dimostrare la sussistenza di tali fattori nel caso concreto grava sullo Stato convenuto in giudizio, una volta accertato che lo spazio individuale sia stato inferiore ai 3 mq; alla luce delle suesposte coordinate deve ritenersi erroneo il criterio adottato dal giudice a quo, nella parte in cui non esclude - peraltro in dichiarato consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità, ma senza però offrire argomenti nuovi o diversi da quelli già da questa considerati e peraltro da ultimo ancora ribaditi, come visto, da pronunce successive a quella di merito qui impugnata (Cass. civ., sez. un. n. 6551 del 2020) - da tale computo gli ingombri rappresentati dai letti e dal mobilio non facilmente amovibile; qualora in esito al rinnovo del calcolo (decurtando la superficie del vano-bagno e delle aree occupate dai letti e dagli arredi fissi), fosse accertato uno spazio minimo inferiore a quello vitale, il giudice del rinvio - ha concluso la Suprema Corte - sarà tenuto a rivalutare il complesso delle caratteristiche dei locali di detenzione e delle condizioni ambientali di vita carceraria, al tempo, specificando se le stesse debbano o meno ritenersi idonee - avuto riguardo al numero di occupanti la cella, alla durata del periodo di detenzione - ad integrare «misure compensative» sufficienti a garantire, comunque, un trattamento dignitoso del detenuto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo