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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

12 | 07 | 2021

Gli effetti dello ius superveniens sulle procedure concorsuali in atto

Emiliano Chioffi

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 12 luglio 2021, n. 5273, ha indicato gli effetti della sopravvenute modifiche normative sulle procedure concorsuali in corso.

Nel caso di specie, un candidato era stato escluso da un concorso pubblico a seguito del giudizio della Commissione medica in sede di verifica del mantenimento dei requisiti fisici richiesti dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 27 luglio 1987, n. 411 e dall'art.1, D.M. 11 marzo 2008, n. 78.

Tale normativa, successivamente, è stata soppiantata dalla L. 12 gennaio 2015, n. 2 e dal d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, che hanno escluso l’altezza dai requisiti per l’ammissione ai concorsi nelle forze dell’Ordine.

Con riferimento ad un bando adottato sulla base della precedente normativa (e quindi contenente la previsione dell’altezza minima), i giudici amministrativi hanno ritenuto applicabile la normativa sopravvenuta allorché sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina legislativa recata dalla L. 2/2015 e di quella attuativa recata dal d.P.R. 207/2015 (Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2019, n. 166).

In tali casi non è stata ravvisata la violazione del principio dell’insensibilità del bando di concorso allo ius superveniens in quanto la nuova disciplina primaria era entrata in vigore prima della pubblicazione del bando e la norma regolamentare attuativa prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (Cons. Stato, Ad. Plen. 24 maggio 2011, n. 9): in tale situazione il bando è stato ritenuto autointegrato ai sensi dell’art. 1, comma 3 e 4 della L. 12 gennaio 2015, n. 2, con la conseguente sostituzione del previgente parametro della mera altezza con quello più complesso di cui all’art. 3, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.

Secondo il Consiglio di Stato, la previsione contenuta nel bando, non avrebbe potuto trovare applicazione per contrasto con la direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, in difetto di adeguata dimostrazione in ordine alla specificità delle mansioni che avrebbe potuto giustificare il permanere di una previsione escludente, generale e astratta, fondata sul mero parametro dell’altezza, già venuto meno a livello normativo primario. 

Essendosi verificata la sostituzione del parametro dell’altezza con quello più complesso previsto dalla nuova disciplina, peraltro, non è configurabile alcun vuoto normativo in materia.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 97 Cost.
  • Art.3, D.P.C.M. 27 luglio 1987, n. 411;
  • Direttiva 2000/78/CE
  • D.M.11 marzo 2008, n. 78
  • Art. 1, L. 12 gennaio 2015, n. 2
  • Art. 3, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207