Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
12 | 07 | 2021
Gli effetti dello ius superveniens sulle procedure concorsuali in atto
Emiliano Chioffi
La
terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 12 luglio 2021, n. 5273,
ha indicato gli effetti della sopravvenute modifiche normative sulle procedure concorsuali
in corso.
Nel
caso di specie, un candidato era stato escluso da un concorso pubblico a
seguito del giudizio della Commissione medica in sede di verifica del
mantenimento dei requisiti fisici richiesti dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 27
luglio 1987, n. 411 e dall'art.1, D.M. 11 marzo 2008, n. 78.
Tale
normativa, successivamente, è stata soppiantata dalla L. 12 gennaio 2015, n. 2
e dal d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, che hanno escluso l’altezza dai
requisiti per l’ammissione ai concorsi nelle forze dell’Ordine.
Con
riferimento ad un bando adottato sulla base della precedente normativa (e
quindi contenente la previsione dell’altezza minima), i giudici amministrativi hanno
ritenuto applicabile la normativa sopravvenuta allorché sia scaduto il termine per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dopo l’entrata in
vigore della nuova disciplina legislativa recata dalla L. 2/2015 e di quella
attuativa recata dal d.P.R. 207/2015 (Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2019,
n. 166).
In
tali casi non è stata ravvisata la violazione del principio dell’insensibilità
del bando di concorso allo ius superveniens in quanto la nuova disciplina
primaria era entrata in vigore prima della pubblicazione del bando e la norma
regolamentare attuativa prima del termine di scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso (Cons. Stato, Ad. Plen. 24 maggio
2011, n. 9): in tale situazione il bando è stato ritenuto autointegrato ai
sensi dell’art. 1, comma 3 e 4 della L. 12 gennaio 2015, n. 2, con la
conseguente sostituzione del previgente parametro della mera altezza con quello
più complesso di cui all’art. 3, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.
Secondo il Consiglio di Stato, la previsione contenuta nel bando, non avrebbe potuto trovare applicazione per contrasto con la direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, in difetto di adeguata dimostrazione in ordine alla specificità delle mansioni che avrebbe potuto giustificare il permanere di una previsione escludente, generale e astratta, fondata sul mero parametro dell’altezza, già venuto meno a livello normativo primario.
Essendosi verificata la sostituzione del parametro dell’altezza con quello più complesso previsto dalla nuova disciplina, peraltro, non è configurabile alcun vuoto normativo in materia.
Riferimenti Normativi: