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Diritto penale

Delitti

16 | 02 | 2022

Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento: il bene immobile

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 5538 del 22 novembre 2021 (dep. 16 febbraio 2022), la sesta sezione della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l'atto di disposizione di un bene immobile compiuto dopo la notifica dell'atto di pignoramento, ma prima della trascrizione nei registri immobiliari.

La condotta di «sottrazione» di cose sottoposte a pignoramento costituisce una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitto di cui all'art. 388, comma 5, c.p. In particolare, nella giurisprudenza della Sesta Sezione penale, vi è un sul momento iniziale dell'operatività della fattispecie in esame in caso di pignoramento immobiliare. Il pignoramento immobiliare è, infatti, un atto «a struttura complessa», in quanto alla iniziativa del creditore, fanno seguito dapprima l'ingiunzione redatta dall'ufficiale giudiziario e notificata ai sensi dell'art. 492 c.p.c. (con la quale al debitore viene ingiunto «di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi») e, da ultimo, la trascrizione dello stesso atto nei pubblici registri immobiliari richiesta dal creditore pignorante.

Secondo il più recente orientamento della Sesta Sezione, integra  il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento di cui all'art. 388, comma 5, c.p., l'atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 c.p.c. di astenersi dal sottrarre all'espropriazione i beni pignorati, non rilevando, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l'ordinamento processuale civile prescrive ai fini della validità ed efficacia del pignoramento, in quanto, ai predetti fini, l'essenza dell'atto non è data dall'opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che si sostanzia nell'ingiunzione (Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 1649). In questa prospettiva interpretativa, dunque, l'essenza del pignoramento, quanto meno agli effetti penali, non sarebbe rappresentata dall'opponibilità del vincolo di indisponibilità rispetto ai terzi, che muta in ragione del diverso regime legale di pubblicità degli atti di trasferimento del bene pignorato, ma piuttosto dal suo contenuto precettivo, che rimane sempre identico in tutte le forme di espropriazione forzata, e che si sostanzia nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre il bene alla procedura espropriativa, secondo il tenore dell'art. 492 c.p.c.

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha dichiarato di aderire a quest'ultima opzione interpretativa, che peraltro oggi è espressione dell'orientamento condiviso della Sezione, emerso nel corso della riunione tenutasi per superare il contrasto verificatosi sul punto.

Mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene  Il pignoramento, dunque, per quello che attiene ai doveri del debitore, deve considerarsi perfezionato con la notifica; ne consegue che il debitore che sottrae il bene pignorato non può difendersi allegando la mancata trascrizione in quanto questo adempimento riguarda solo il confitto tra il creditore pignorante e i terzi acquirenti.

D’altra parte, il debitore che ha alienato il bene prima del pignoramento potrebbe essere perseguito per aver effettuato atti fraudolenti sul proprio patrimonio al fine di sottrarsi agli obblighi civili nascenti da una sentenza, mentre sarebbe lecita la condotta di chi abbia venduto il bene dopo la notifica dell'ingiunzione, ma prima della trascrizione dell'atto di pignoramento. L'evidente irragionevolezza di questa conclusione induce a ritenere che, sotto il profilo penale, si sia in presenza di una «cosa sottoposta a pignoramento» ai sensi dell'art. 388, comma 5, c.p., già in seguito alla notifica dell'ingiunzione al debitore a non disporre del bene immobile e, dunque, prima, e a prescindere, dalla trascrizione dell'atto di pignoramento nei registri immobiliari.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 388 c.p.
  • Art. 492 c.p.c.