Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
13 | 07 | 2021
Il procedimento per l'ingresso nel sistema sanitario nazionale di nuovi operatori privati
Emiliano Chioffi
La
terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5284 del 13 luglio 2021, ha
chiarito i limiti entro i quali può essere sospeso il procedimento
amministrativo diretto alla stipulazione di accordi contrattuali tra regioni e
unità sanitarie locali con i professionisti accreditati.
Ai
sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, le
regioni e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative
della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano
contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante
intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.
Costituisce
principio generale, riconducibile ai canoni di trasparenza e buona amministrazione
(art. 97 Cost.) e alla disposizione normativa di cui all’art. 2, comma 3, L. 6
agosto 1990, n. 24, quello secondo cui è obbligo della Pubblica Amministrazione
adottare un provvedimento espresso sull’istanza del soggetto interessato (Cons.
Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7955); ciò anche al fine di assicurare la
trasparenza dell'azione e dei comportamenti dell’Amministrazione e favorire lo
svolgimento imparziale del procedimento (Cons. Giust. Amm. per la Regione Siciliana,
8 novembre 2005, n. 747).
L’obbligo
dell’amministrazione pubblica di provvedere sulle istanze del privato con un
provvedimento formale corrisponde ad un principio di civiltà giuridica,
codificato dall’art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 che trasmette un forte segnale
in ordine alla doverosità dell’espresso agire della pubblica amministrazione,
collegato al necessario raggiungimento della definizione, in senso positivo o
negativo, di quella quota di interesse sostanziale concretamente messo in moto
dall’atto di impulso del privato ed in esso soggettivizzata.
In
presenza di una formale istanza, l'amministrazione è tenuta a concludere il
procedimento, e ciò anche se ritiene che la domanda sia irricevibile,
inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il
legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle
istanze private, sancendo l'esistenza di un dovere che rileva ex se quale
diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza,
consentendo altresì alle parti, attraverso l'emanazione di un provvedimento
espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti
ritenuti illegittimi (Cons. Stato, sez. III, 19 aprile 2018, n. 2370; Cons.
Stato, sez. III, 18 maggio 2020, n. 3118).
Anche
quando, nel corso del procedimento, vi è la necessità di disporre la
sospensione del procedimento stesso, essa, tuttavia, non può valere sine die, ma
è sempre necessario, in ossequio ai principi di certezza, celerità ed
efficienza, che il procedimento venga concluso (Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana, 3 novembre 2016, n. 378).
Sulla scorta di tali premesse, il Consiglio di Stato ha affermato che l'ingresso nel sistema sanitario nazionale di nuovi operatori privati, in possesso dei requisiti per l'accreditamento, non può essere bloccato a tempo indeterminato e non può essere giustificato dall'esigenza di contenere la spesa sanitaria, giacché tale legittimo e necessario obiettivo non può essere conseguito a costo della violazione del principio di uguaglianza (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574).
Del resto, anche l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha rappresentato la necessità di aprire il mercato della sanità a nuovi operatori, risultando ingiustificatamente restrittiva della concorrenza la prassi ampiamente seguita della proroga automatica degli accordi contrattuali agli stessi soggetti accreditati (AGCM adunanza 28 ottobre 2015).
Riferimenti Normativi: