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Tributario

12 | 07 | 2021

Le norme fiscali di agevolazione quali norme di “stretta interpretazione”

Valerio de Gioia

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17976 del 12 luglio 2021 - intervenendo sul regime tributario agevolato delle associazioni sportive - ha ribadito il principio secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono di “stretta interpretazione”.

Ai sensi dell’art. 1, L. 16 dicembre 1991, n. 398, è stato riconosciuto, a determinate condizioni, un particolare regime agevolato «alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche»; il regime agevolato riguarda particolari modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

L’art. 25, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133 stabilisce che «I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo sono eseguiti, se di importo pari o superiore a lire 1.000.000» (euro 516) «tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli [...] L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi». 

Fatta questo premessa, la Corte di Cassazione ha inteso riaffermare il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: il postulato giuridico è stato da ultimo enunciato (tra le altre) da Cass. civ., sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15249, in connessione con Cass. civ., sez. un. 22 settembre 2016, n. 18574, che richiama un precedente delle Sezioni unite (Cass. civ., sez. un. 3 giugno 2015, n. 11373) in base al quale costituisce caposaldo dell’ordinamento tributario, nonché «principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dalla prevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale».

Invero, puntualizzano le Sezioni unite, le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regime d’imposizione «sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. cost. 10/2015) […]» a rendere ineludibile l’osservanza di tale regula iuris.

Nella fattispecie concreta, ha concluso la Corte di Cassazione, la C.T.R., trascurando questo fondamentale principio di diritto, laddove ha negato la decadenza dal regime di tassazione agevolata in ragione dell’esiguo numero di operazioni non tracciabili compiute dalla contribuente, non ha fatto corretta applicazione della prescrizione del comma 5, dell’art. 25, che - giova ripeterlo - interpretato alla luce del suo univoco significato letterale (che, per quanto si è sopra affermato, è il solo criterio ermeneutico consentito), dispone la decadenza della società dilettantistica dal regime fiscale agevolato ove le operazioni finanziarie dalla stessa compiute non siano “tracciabili” e, diversamente da quanto reputa il giudice d’appello, non ammette deroghe o eccezioni di sorta alla decadenza in rapporto alla maggiore o minore ampiezza (per così dire) della “zona grigia” delle operazioni irregolari.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1, L. 16 dicembre 1991, n. 398
  • Art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133
  • Art. 23 Cost.
  • Art. 53 Cost.
  • Art. 81 Cost.