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Diritto processuale penale

Misure cautelari

12 | 07 | 2021

I fatti sopravvenuti rilevanti ai fini della revoca della misura cautelare

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 26560 del 17 maggio 2021 (dep. 12 luglio 2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, è nuovamente intervenuta in tema di revoca delle misure cautelari.

Il giudice di merito ha il doveroso compito di verificare, soprattutto in presenza di sollecitazioni difensive, la persistenza del grave quadro indiziario e dell'attualità del profilo cautelare: la ratio sottesa all'art. 299 c.p.p., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, comporta l'attribuzione al giudice dell'appello cautelare del potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata (Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2012, n. 34970).

La revoca, infatti, ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare; se è vero che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza (cd. giudicato cautelare), è altrettanto indiscusso che egli è sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura (Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2015, n. 32707). E, se non vi è alcun dubbio, per il principio della funzionalità del processo, consacrato nell'art. 111 Cost., che tale preclusione attinge il dedotto, non potendo il sistema accettare la formulazione dei medesimi rilievi un numero indefinito di volte («come non è consentita l'adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto» Cass. pen., sez. un., 8 luglio 1994, n. 11, e, in senso conforme, anche, Cass. pen., sez. un., 8 luglio 1994, n.12 e 13), non altrettanto può estendersi al deducibile, alla luce di quanto testualmente previsto e già rilevato in plurime decisioni delle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 1° luglio 1992, n. 11; Cass. pen., sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, e più recentemente, Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535).

Del resto, le Sezioni Unite hanno anche precisato che il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309, comma 1, e 311, comma 2, c.p.p.. L'unica preclusione, conseguente alla mancata proposizione del riesame, attiene, infatti, alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.p., ma non anche ai requisiti sostanziali, mentre, una preclusione processuale suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure caute/ari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Cass. pen., sez. un., n. 11/1994, cit.).

Le richiamate decisioni – conclude la Suprema Corte – risultano saldamente fondate sulle disposizioni testuali dell'art. 299, comma 1, c.p.p. che consente alle parti di sollecitare al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare una diversa valutazione, anche per fatti sopravvenuti: l'inciso impone di considerare, quindi, tale istanza come una sollecitazione a rimeditare gli elementi legittimanti il provvedimento restrittivo, sulla base delle osservazioni proposte dall'interessato dopo la sua piena cognizione, permettendo inoltre al pubblico ministero anche sulla base di una rivisitazione critica – in ipotesi determinata da successive acquisizioni, anche provenienti dalla parte, a seguito dell'ostensione alla stessa degli elementi fondanti l'intervento cautelare – una diversa considerazione sulla esigenza stessa di persistenza di tale misura.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 299 c.p.p.
  • Art. 309 c.p.p.
  • Art. 311 c.p.p.
  • Art. 99 disp. att. c.p.p.