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Diritto penale

Delitti

14 | 02 | 2022

Sostanze stupefacenti: l'ipotesi di «lieve entità»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 5129 del 1° dicembre 2021 (dep. 14 febbraio 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2015, n. 15642).

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2018, n. 51063).

Il Supremo Consesso ha ben spiegato la funzione della norma di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., che è quella di individuare quei fatti che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sottrarli al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 T.U. stup. - al cui ambito applicativo gli stessi fatti sarebbero altrimenti riconducibili - nella prospettiva di rendere il sistema repressivo in materia di stupefacenti maggiormente rispondente ai principi sanciti dall'art. 27 Cost.

Ha, quindi, ribadito i principi affermati in precedenti arresti del Supremo Collegio (Cass. pen., sez. un., 24 giugno 2010, n. 35737) secondo cui, per l'appunto, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Ha, però, precisato come il giudizio di riconducibilità del fatto nell'ipotesi lieve è il frutto di una valutazione complessiva degli elementi fattuali selezionati dalla norma, tanto che, già all'indomani della riforma operata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162 e della successiva entrata in vigore del T.U. stup., una pronunzia delle stesse Sezioni Unite aveva avuto modo di sottolineare - seppure in maniera sintetica ed assertiva - come gli indici qualificanti la lieve entità debbano essere, per l'appunto, «valutati globalmente» (Cass. pen., sez. un., 31 maggio 1991, n. 9148).

Tale interpretazione della norma è quella che meglio corrisponde alla già ricordata ratio che ha ispirato la introduzione della fattispecie di lieve entità, vale a dire rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge. In tale ottica è dunque richiesto - già al momento della sua qualificazione - di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi.

In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno dato conto del fatto che, all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità, alla luce dei criteri normativizzati, e non già il suo presupposto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309