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Diritto civile

Contratti

14 | 02 | 2022

Il contratto valido ma dannoso

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 4715 del 14 febbraio 2022, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. L'esame delle norme positivamente dettate dal legislatore pone in evidenza che la violazione di tale regola di comportamento assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative (e, quindi, di mancata conclusione del contratto) o di conclusione di un contratto invalido o comunque inefficace (artt. 1338, 1398 c.c.), ma anche quando il contratto posto in essere sia valido, e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto (1440 c.c.). Da tale ultimo orientamento deriva il convincimento che la disposizione dell'art. 1337 c.c. sia, al pari di quelle degli artt. 1175 e 1375 c.c., norma meramente precettiva o imperativa positiva, dettata a tutela ed a limitazione degli interessi privatistici nella formazione ed esecuzione dei contratti, e non può, perciò, essere inclusa tra le «norme imperative», aventi invece contenuto proibitivo, considerate dal comma 1 dell'art. 1418 c.c., la cui violazione determina la nullità del contratto. Fuori dell'ipotesi di responsabilità precontrattuale (che si ha quando una parte receda dalle trattative dopo aver determinato nell'altra l'affidamento sulla conclusione del contratto), la violazione dell'obbligo generico di comportarsi secondo buona fede non implica né responsabilità civile, né invalidità del contratto, ove il comportamento scorretto non integri una determinata ipotesi legale cui sia connessa quella specifica sanzione civilistica, come confermato anche dalla disciplina dettata, in tema di dolo, dagli artt. 1439 e 1440 c.c. Per quanto riguarda la determinazione del danno, in caso di comportamenti precontrattuali od esecutivi illegittimi, qualora esso derivi da un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle partì, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La giurisprudenza ha consolidato la tesi della compatibilità tra validità del contratto e responsabilità ex art.1337 c.c. affermando che, in caso di comportamenti scorretti, il risarcimento va ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento scorretto (Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24795). Successivamente, le Sezioni Unite, sia pur in un obiter dictum, hanno consolidato l'orientamento che estende la responsabilità precontrattuale anche all'ipotesi della conclusione di un valido contratto (Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724). Si è giunti, quindi, in tempi più recenti ad affermare fundítus che la regola posta dall'art. 1337 c.c., non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale e che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2016, n. 5762; Cass. civ., sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 23873). Può dirsi quindi assodato che la responsabilità precontrattuale non viene più considerata come un insieme chiuso di ipotesi sanzionatorie rigidamente predeterminate bensì come uno strumento flessibile per sanzionare comportamenti scorretti anche in presenza di un contratto valido ma svantaggioso, concluso a causa di una condotta sleale che non si traduce in dolo ma in un comportamento non conforme a buona fede.

Attraverso tale ricostruzione, vengono abbattuti i limiti dell'interesse negativo sicché il risarcimento va commisurato al "minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle condizioni diverse a cui sarebbe stato stipulato il contratto, senza l'interferenza del comportamento scorretto di una delle parti e comunque avendo riguardo a tutti í danni collegati a tale comportamento da un rapporto conseguenziale e diretto. È rimesso al giudice di merito, ha concluso la Suprema Corte, l'accertamento in fatto della responsabilità della parte alla quale sia imputabile il comportamento scorretto o l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1175 c.c.
  • Art. 1337 c.c.
  • Art. 1338 c.c.
  • Art. 1375 c.c.
  • Art. 1398 c.c.
  • Art. 1418 c.c.
  • Art. 1439 c.c.
  • Art. 1440 c.c.