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Diritto processuale penale

Atti

14 | 02 | 2022

L'elezione di domicilio eseguita durante lo stato di detenzione

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 5135 del 18 gennaio 2022 (dep. 14 febbraio 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio in base al quale nessun rilievo può attribuirsi all'elezione di domicilio eseguita in occasione della scarcerazione da stato detentivo per altra causa, considerato che l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell'interessato (Cass. pen., sez. II, 14 maggio 2019, n. 37479).

L'art. 161 c.p.p. stabilisce la condizione negativa secondo la quale l'imputato può eleggere o dichiarare domicilio qualora non sia detenuto né internato, dovendosi desumere con interpretazione a contrario che le notifiche all'imputato detenuto vanno eseguite secondo il procedimento notificatorio previsto e disciplinato dall'art. 156 c.p.p.

Seguendo tale impostazione, l'elezione di domicilio eseguita durante lo stato di detenzione non spiegherebbe alcun effetto, anche perché per l'imputato detenuto vale la domiciliazione ex lege presso il luogo di detenzione a norma dell'art. 156, comma 1, c.p.p. Tuttavia, norma dell'art. 156, comma 4, c.p.p., il legislatore fa una distinzione tra detenzione per il procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione e detenzione per causa diversa, stabilendo in quest'ultimo caso che la disciplina dell'art. 156 c.p.p. si applichi solo ove dagli atti risulti che l'imputato è detenuto. La Corte Costituzionale ha dichiarato legittima con l'ordinanza del 18 luglio 1988, n. 315 tale disciplina, considerando che la notificazione nelle forme ordinarie nei confronti di chi sia detenuto per altro processo non comporti menomazione del suo diritto di difesa. E la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 27 febbraio 2020, n. 12778) ne ha desunto la validità dell'elezione di domicilio fatta dall'imputato detenuto, con la precisazione che l'efficacia di tale elezione rimane sospesa nel periodo in cui l'imputato è detenuto, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 156 c.p.p.

Nella medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito anche che l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato durante la detenzione va considerata del tutto lecita e valida, non essendo rinvenibile alcuna disposizione, né espressa né desumibile in via interpretativa, che ne sancisca la nullità. Le Sezioni Unite hanno ritenuto, quindi, di disattendere l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato detenuto sarebbe inutiliter data, riconoscendo il carattere negoziale costitutivo recettizio della elezione di domicilio e stabilendo che tale dichiarazione ha un'efficacia che viene sospesa per la durata della detenzione per poi recuperare la sua efficacia una volta cessato lo stato detentivo.

Dunque, conclude la Suprema Corte, l'elezione di domicilio espressa all'atto della scarcerazione per altra causa non spiega alcun effetto nell'ambito del presente procedimento, non risultando in tal senso una inequivoca dichiarazione dell'interessato (Cass. pen., sez. II, 14 maggio 2019, n. 37479) e, sotto altro profilo, poiché l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione ab origine effettuata.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 156 c.p.p.
  • Art. 161 c.p.p.