Diritto processuale penale
Misure cautelari
12 | 07 | 2021
Il computo del termine massimo di custodia cautelare in caso di mutamento della qualificazione giuridica del fatto
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 26561 del 17 maggio 2021 (dep. 12 luglio
2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sul computo
del termine massimo di custodia cautelare in caso di mutamento della
qualificazione giuridica del fatto.
Ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare
nella fase del giudizio deve farsi riferimento esclusivamente all'imputazione
formulata nell'originario provvedimento coercitivo o al diverso titolo di reato
derivante dalla eventuale diversa qualificazione giuridica che il giudice del
dibattimento abbia dato del medesimo fatto per cui si procede (Cass. pen., sez.
un., 5 luglio 2000, n. 24).
Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non
influisce sui termini di custodia cautelare delle fasi esaurite, dal momento
che la diversa considerazione dei fatti o l'assoluzione da alcune imputazioni
in una data fase hanno rilevanza solo dal momento in cui intervengono, senza
che esse possano riverberarsi nelle fasi processuali precedenti (Cass. pen.,
sez. I, 19 giugno 2002, n. 41112; Cass. pen., sez. II, 22 giugno 2005, n. 34635;
Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2011, n. 5079), attesa l'autonomia di ciascuna
di esse (Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2013, n. 7199; Cass. pen., sez. I, 23
marzo 2017, n. 44424), con la conseguenza che, qualora con la sentenza di primo
grado venga esclusa l'esistenza di una circostanza aggravante, i termini di
custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione
alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone
il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado
rileva ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che
attiene alla fase successiva (Cass. pen., sez. VI, 14 maggio 2015, n. 35681).
Tuttavia, è proprio la circostanza che non sia riconosciuta,
nel campo delle impugnazioni in materia de libertate, l'operatività
della regola dell'effetto estensivo prevista dall'art. 587 c.p.p., a consentire
la possibile valorizzazione, ai fini di una richiesta di revoca o sostituzione
della misura cautelare, da avanzare ai sensi dell'art. 299 c.p.p., di
un'eventuale successiva decisione favorevole sull'impugnazione proposta da
taluno dei coimputati o coindagati, se e in quanto basata su elementi comuni
anche a costoro (Cass. pen., sez. VI, 14 maggio 2015, n. 26547, arg. ex Cass.
pen., sez. I, 17 maggio 1996, n. 3399).
Una prospettiva, quella ora indicata, che il giudice cautelare è, a maggior ragione, tenuto a considerare quando l'elemento di novità e di possibile interferenza sul quadro cautelare derivi dall'apprezzamento di dati di fatto ed elementi di conoscenza acquisiti dall'esito decisorio del parallelo giudizio di merito nel cui ambito si trovino coinvolti, quali imputati, i ricorrenti in sede cautelare.
È vero, infatti, che i termini di custodia cautelare interfase sono comparati dal codice di rito (ex art. 303 c.p.p.) al delitto per cui si procede e non a quello ritenuto, ma è pur vero che siffatto principio trova eccezione nell'ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza che abbia modificato il titolo del reato ovvero esclusa una circostanza 'aggravante ad effetto speciale o comportante una pena diversa, nonché nell'ipotesi di revoca totale o parziale del titolo custodiale in base a nuove acquisizioni o considerazioni di elementi prima non valutati (Cass. pen., sez. VI, 5 aprile 1995, n. 1293).
Riferimenti Normativi: