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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

12 | 07 | 2021

Legittimo subordinare il rilascio della patente di guida alla presenza di requisiti morali

Giulia Faillaci

La Corte costituzionale, con sentenza n. 152 del 10 giugno 2021 (dep. 12 luglio 2021), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost.

Tale disposizione – rubricata “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi” – al comma 1 menziona, tra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, anche coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (poi abrogata dall’art. 120, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159); nella categoria di coloro che non possono conseguire la patente di guida la disposizione censurata include, altresì, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti).

È stato denunciato il contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza per avere il prefetto un potere automatico e vincolato, tale da non consentire alcun margine di discrezionalità, in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie.

Con sentenza n. 99 del 2020, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 120, comma 2, Cod. strada, per l’irragionevolezza della previsione della revoca automatica della patente nei confronti di coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione, senza consentire all’amministrazione di operare un bilanciamento con ulteriori elementi di valutazione che possano emergere in concreto.

Ad avviso del remittente, quindi, anche il comma 1 della medesima disposizione si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., essendo le due situazioni perfettamente omogenee, connotate dal medesimo presupposto oggettivo e ispirate da una medesima ratio. La disparità di trattamento che si determina a seconda del momento di applicazione della misura di prevenzione – antecedente o successivo al rilascio del titolo abilitativo – è priva di ragionevole giustificazione.

La Corte ha invece escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, Cod. strada in relazione alla diversa disciplina prevista dal comma 2 della medesima disposizione: tale diniego riflette, infatti, una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato. Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, decisiva in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, l’effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo indifferenziato sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile di un provvedimento riabilitativo che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida.

Pertanto, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell’art. 120 cit., e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell’art. 3 Cost..

Altresì infondate sono state considerate le questioni di legittimità costituzionale della medesima norma sollevate in riferimento agli artt. 4, 16 e 35 Cost. 

Quanto alla violazione del diritto al lavoro, la Consulta esclude che tale diritto non sia, di per sé, esercitabile per il diniego della patente di guida. Inoltre, poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, la stessa Corte ha già in precedenza affermato che non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l’esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d’una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un’altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 4 Cost.
  • Art. 16 Cost.
  • Art. 35 Cost.
  • L. 27 dicembre 1956, n. 1423
  • Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 120, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285
  • Art. 120, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159