Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
12 | 07 | 2021
L’assenza del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante emissione dell’ordinanza ingiunzione o di archiviazione degli atti
Valerio de Gioia
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151 dell’11 maggio
2021 (dep. 12 luglio 2021) ha dichiarato inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 18, L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale) – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo
comma, Cost. – nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del
procedimento sanzionatorio mediante l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o
dell’ordinanza di archiviazione degli atti.
Il procedimento sanzionatorio regolato dalla richiamata legge
n. 689 del 1981, recante la disciplina generale sulle violazioni
amministrative, si articola in due fasi distinte, la prima delle quali,
affidata agli organi di vigilanza, è deputata
all’acquisizione di elementi istruttori, e la seconda, avente natura lato sensu
contenziosa e decisoria, è preordinata all’adozione, da parte dell’autorità
titolare della potestà sanzionatoria, di un atto complesso,
l’ordinanza-ingiunzione, di applicazione della sanzione pecuniaria e di
ingiunzione del relativo pagamento, ovvero dell’ordinanza di archiviazione.
L’elemento di raccordo tra gli indicati snodi procedimentali
è costituito dalla contestazione dell’illecito, la quale, a norma dell’art. 14 L.
689/1981, se non è effettuata nell’immediatezza dell’accertamento, deve essere
notificata «agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall’accertamento». Il superamento di tale termine – che decorre dal momento
in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere l’attività amministrativa
necessaria a verificare l’esistenza dell’infrazione – è espressamente sanzionato
con l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria.
Analogo termine non è, invece, contemplato per la conclusione
della fase decisoria.
L’unico termine assegnato all’autorità decidente è, dunque,
quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme
dovute per le violazioni amministrative, previsto dall’art. 28 della citata legge
n. 689 del 1981.
A differenza di quanto previsto dalla legge generale sulle sanzioni
amministrative, per alcuni trattamenti sanzionatori regolati da fonti normative
settoriali – come il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
e il D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 (Sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie) –, il legislatore ha previsto sia un termine
prescrizionale, sia uno, di natura decadenziale, entro il quale deve essere
emesso il provvedimento sanzionatorio.
A fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo
stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale
prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere
unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva
dell’incolpato, non risulta adeguata la sola previsione del termine di
prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni
amministrative, previsto dall’art. 28, L. 689/1981; esso, al di là della varietà
delle ipotesi ricostruttive cui la natura “ibrida” della nozione legislativa ha
dato adito, identifica il margine temporale massimo dell’inerzia
dell’amministrazione, superato il quale l’ordinamento presume il venir meno
dell’interesse pubblico a dare attuazione alla pretesa punitiva.
L’ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e
suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la
certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo
diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l’accertamento
dell’illecito e l’applicazione della sanzione.
L’omissione legislativa denunciata dal rimettente, spiega la Consulta, non può essere sanata essendo rimessa alla valutazione del legislatore l’individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un’adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l’ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi. Il protrarsi della segnalata lacuna normativa – conclude la Consulta – rende ineludibile un tempestivo intervento legislativo; tale lacuna, infatti, colloca l’autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell’attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione.
Riferimenti Normativi: