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Diritto civile

Tutela dei Diritti

08 | 02 | 2022

I limiti alla riproduzione delle opere dell’arte figurativa

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 4038 dell’8 febbraio 2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della liceità della riproduzione delle opere dell’arte figurativa.

L’art. 70, L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto di autore), al comma 1 prevede, come è noto, che «[I]l riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali».

Il tenore letterale della norma rende evidente che è consentita solo la riproduzione parziale delle opere dell'ingegno: ciò implica che le opere dell'arte figurativa possano essere riprodotte solo parzialmente, nei dettagli, e non nella loro integrità.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto già modo di precisare che la riproduzione di opere d'arte – inserite, nella specie, nel catalogo di una mostra – allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera, previste in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva dall'art. 70 cit. (Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343).

La diversa soluzione, secondo cui la duplicazione consentita, nel campo delle opere figurative, è quella che ha ad oggetto una parte soltanto della complessiva produzione di un artista, è da respingere, perché contraria al significato fatto palese dal testo dell'art. 70 L. aut.: norma, questa, pacificamente ritenuta di stretta interpretazione perché in deroga alla regola generale che attribuisce all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera (così Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089; cfr. pure Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343 cit., in motivazione; nel medesimo senso, con riferimento alla disciplina contenuta nella dir. 2001/29/CE: Corte giust. CE 16 luglio 2009, C- 5/08, Malenovsky, 56; Corte giust. CE 26 ottobre 2006, C-36/05, Commissione /Spagna, 31).

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico devono essere strumentali agli scopi di critica o discussione dell'utilizzatore. Il punto emerge dalla richiamata disposizione, oltre che dalla corrispondente norma di diritto internazionale, e cioè dall'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna, resa esecutiva con L. n. 399 del 1978, secondo cui sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, «a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo» (paragrafo 1 dell'articolo): condizione, questa, operante anche per l'utilizzazione delle opere letterarie ed artistiche a titolo illustrativo o nell'insegnamento (paragrafo 2 dello stesso articolo). 

Analogo vincolo funzionale è operante per la riproduzione determinata da esigenze di ricerca scientifica (finalità che si è aggiunta, nella norma nazionale, alle altre, in forza della modifica apportata all'art. 70 dal D.L.vo 9 aprile 2003, n. 68, attuativo della dir. 2001/29/CE): detta riproduzione può avvenire a solo scopo illustrativo. Vige, al riguardo, un limite analogo a quello operante per le altre esigenze indicate nell'art. 70, rispetto alle quali la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che «la libertà di utilizzazione si giustifica essenzialmente con la circostanza che l'opera di critica, di discussione, di insegnamento ha fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell'opera “citata”, i cui “frammenti” riprodotti perciò stesso, non creano una neppur potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore» (Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089, in motivazione). Il nesso di strumentalità di cui all'art. 70, comma 1, L aut. (così come, in maniera ancora più precisa, il riferimento alla «misura giustificata dallo scopo» di cui all'art. 10 della Convenzione di Berna) impone quindi di verificare se la riproduzione posta in atto, anche per l'estensione che concretamente assume, non sia eccedente rispetto ai fini indicati. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 70, L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto di autore)
  • D.L.vo 9 aprile 2003, n. 68