Diritto amministrativo
Edilizia e Urbanistica
28 | 06 | 2021
Il carattere assoluto del divieto di edificabilità nella fascia di rispetto delle zone costiere
Cristina Tonola
Il Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con sentenza del 28 giugno
2021, n. 622, è intervenuto in materia di disciplina urbanistica, ribadendo la
sussistenza di un divieto edificatorio assoluto nelle zone costiere entro la
fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia.
L’art. 15, lett. a),
L.R. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78 prevede che “Ai fini della formazione degli
strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone
omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le
seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla
battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla
diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti
senza alterazione dei volumi già realizzati”.
Il dato letterale della
norma non legittima dubbi interpretativi in ordine al carattere assoluto della
inedificabilità entro la suddetta fascia di rispetto: la ratio della
disposizione è rivolta alla tutela delle coste siciliane e alla loro
conservazione; a tal fine, nella zona destinataria del vincolo possono essere
realizzate esclusivamente opere che siano strettamente e direttamente
finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti) e possono essere
ristrutturate, entro il rigoroso limite della inalterabilità dei volumi già
realizzati, le opere che esistevano prima dell’emanazione della legge regionale
in esame.
In particolare, per
“opere dirette alla fruizione del mare" si intendono, in accordo ad un
consolidato orientamento giurisprudenziale, le infrastrutture concretamente
destinate a rendere possibile o migliore, ad una collettività aperta di
potenziali utenti, l'uso del mare. Restano escluse, invece, le opere di uso
strettamente private, e cioè quelle non aperte, neppure a titolo oneroso,
all'uso pubblico (C.G.A. 18 maggio 2007, n. 390), e le iniziative rispetto alle
quali l'ubicazione in vicinanza del mare si configuri come meramente
accidentale o occasionale e quindi per la medesima non ricorra l'esigenza
indefettibile di una ravvicinata prossimità alla costa né un rapporto di
stretta e obiettiva strumentalità con la diretta fruibilità del mare (C.G.A. 6
ottobre 2010, n. 1264).
Al di fuori dei casi in
cui vi sia la prova che l’opera ricade in zona A) e B) già qualificata come
tale o perimetrata come tale prima del 31 dicembre 1976, è irrilevante il
riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione
della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore
assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del
paesaggio e dell'ambiente (art. 9 Cost.), rispetto ai quali ogni altro
interesse è recessivo.
La tutela del paesaggio
e del patrimonio storico e artistico, infatti, viene considerata, dalla
giurisprudenza prevalente, nella gerarchia degli interessi e beni giuridici che
vengono in rilievo nella difesa del territorio (Cons. Stato, sez. II, 14
novembre 2019, n. 7839), restando a tal fine estranea ogni forma di
attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri
interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in
considerazione (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1486).
La Corte costituzionale ha
ribadito il valore assoluto e primario del paesaggio con le sentenze nn. 218 e
246 del 2017. Coerentemente con la finalità di tutela del paesaggio, da un
lato è esclusa ogni discrezionalità dell’organo di gestione del territorio
nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto (C.G.A. 8 maggio 2014, n.
242); dall’altro lato, destinatari del divieto in esame sono non soltanto gli
enti locali ma anche i privati, in virtù dell'interpretazione autentica che
della norma ha dato l'art. 2, L.R. 30 aprile 1991, n. 15 (Cass. civ., sez. II,
19 dicembre 2006, n. 27129; Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2003, n. 6173).
Attesa l'inderogabilità del vincolo, non sussiste alcuna possibilità di
rilascio di concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria, per il disposto
dell'art. 23, L.R. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 (Cass. civ., sez. II, 19
dicembre 2006, n. 27129).
Riferimenti Normativi: