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Diritto processuale penale

Giudizio

07 | 02 | 2022

L’apprezzamento giudiziale della prova scientifica

Paolo Emilio De Simone

Con la sentenza n. 4160 del 28 gennaio 2022 (depositata il 7 febbraio 2022) la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha circoscritto puntualmente i principi che, secondo il diritto vivente, da un lato governano l’apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte del giudice di merito e che, dall’altro, presiedono al controllo che, su tale valutazione, può essere svolto in sede di legittimità.

In ragione dei limiti posti dall’art. 609 c.p.p., alla Corte di legittimità è rimessa la verifica sulla ragionevolezza delle conclusioni alle quali è giunto il giudice di merito, l’unico cui è riconosciuto il governo degli apporti scientifici forniti dagli specialisti. In tal senso, si è più volte evidenziato che (ex plurimis Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 2015, n. 36461): 1) sul piano metodologico, qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l’esito di accreditare l’esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera formazione del convincimento del giudice; 2) il ricorso a competenze specialistiche con l’obiettivo di integrare i saperi del giudice, rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi dell’uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentalizzazione di atti (conferimento dell’incarico a periti e consulenti, formulazione dei relativi quesiti, escussione degli esperti in dibattimento) ad impulso del giudicante e a formazione progressiva; 3) la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la correttezza e la conformità alle regole della logica dimostrativa dell’opinione espressa dal giudice di merito, quale approdo della sintesi critica del giudizio (ex plurimis Cass. pen.,sez. IV, 17 gennaio 2012, n.80). Non essendo il giudice di legittimità anche il giudice del sapere scientifico e non detenendo proprie conoscenze privilegiate, ne consegue che l’orizzonte riservato all’indagine di legittimità è circoscritto alla sola valutazione della correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico attraverso la preliminare ed indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786; Cass. pen., sez. IV, 30 settembre 2008, n. 42128): il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, dunque, è limitato – per espressa volontà del legislatore – al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento (esula, infatti, dai poteri della Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito).

La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, è del pari certo - in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità – che non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l’omesso esame critico di ogni più minuto passaggio della perizia (o della consulenza), poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all’onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2013, n. 692). 

In conclusione, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di Cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente sulla base del proprio differente soggettivo punto di vista.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 192 c.p.p.
  • Art. 609 c.p.p.
  • Art. 629 bis c.p.p.